Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: danni cagionati dal minore? Pagano i genitori

La Terza Sezione della Corte di Cassazione (Sent. 8421/2006) ha stabilito che i genitori sono responsabili dei danni causati dai figli minori in caso di inadeguata educazione. In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che i genitori sono responsabili in caso di “inadeguata educazione impartita al figlio, in relazione all'indole irascibile e violenta, e l'inadeguata vigilanza sulla sua condotta”. Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso dei genitori condannati a pagare, a causa delle lesioni provocate su un altro bambino dal proprio figlio, circa 30.000 euro di danni.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 8421/2006

MOTIVI DELLA DCISIONE

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Nel primo motivo si deduce l’error in procedendo per l’illegittimità dell’ordinanza con la quale il giudice del rinvio ha disposto l’acquisizione del fascicolo processuale penale, senza una richiesta di parte.

In senso contrario si osserva che l’ordinanza era doverosa a seguito della sentenza rescindente di questa Corte che aveva cassato con rinvio in ordine alla verifica della condotta del minore danneggiante, e dunque il materiale probatorio del processo penale ben poteva essere utilizzato a completamento della valutazione delle condotte.

Non senza rilevare che l’ordinanza istruttoria in oggetto non è stata oggetto di reclamo e che sul materiale probatorio penale si è svolta ampia discussione nel contraddittorio delle parti (cfr. art. 345 e 356 c.p.c. nel testo vigente all’epoca dell’appello e Cass. 1 ago. 2001 n. 10497 Cass. 23 lug. 1999 n. 7953).

Nel secondo motivo si deduce la violazione del giudicato penale esterno dei criteri indicati dal giudice dei rinvio in ordine alla valutazione della condotta colpevole del minore.

La tesi è che per applicare l’amnistia il giudice penale ha dovuto escludere il dolo nell’azione lesiva, mentre il giudice del rinvio ha valorizzato le dichiarazioni rese dal minorenne nel corso del processo penale, da cui emergeva un’azione istintiva ma posta in essere con animo irato.

In senso contrario si osserva che il provvedimento di amnistia ha estinto la punibilità del reato mentre il giudizio era in corso e prima del suo esaurimento, pertanto non si è formata una re giudicata penale, ma un effetto giuridico estintivo del reato.

Si aggiunge che l’effetto devolutivo della statuizione di rinvio posto da questa Corte in sede rescindente, includeva la valutazione della imputabilitàcivile per colpa, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del codice civile [1], dovendosi dapprima valutare se il minore fosse capace di intendere e volere, e nel caso positivo, valutarne la condotta colposa in senso lato (essendo la imputabilità soggettiva dell’illecito civile inclusiva del dolo e della colpa) e quindi valutare anche la responsabilità dei genitori, per culpa in vigilando o in eligendo.

Non sussiste quindi alcuna violazione di un inesistente giudicato esterno e la valutazione dell’imputabilità è stata svolta in modo ampio, considerando il minore capace di intendere e volere.

Nel terzo motivo si deduce vizio della motivazione su punti decisivi ed in particolare sul valore delle dichiarazioni confessorie rese dal minore imputato nel corso dell’istruttoria e del dibattimento penale.

Il motivo difetta di autosufficienza in quanto non riproducendo in esteso tali dichiarazioni impedisce di valutare comparativamente agli argomenti utilizzati dal giudice del rinvio.

Non senza rilevare che sul punto la motivazione è ampia, analitica e coerente (v. ff. 7,8,9 della motivazione).

Nel quarto motivo si dubita della valutazione relativa alla capacità di intendere e volere del minore danneggiante all’epoca dei fatti.

Il motivo è inammissibile per la sua novità e genericità e contraddice la stessa declaratoria di amnistia (se vi era incapacità il proscioglimento sarebbe stato pieno) e comunque la valutazione compiuta dai giudici del riesame in ordine alla capacità piena del giovanetto.

Nel quinto motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione sull’applicazione dell’art. 2048 c.c. sostenendosi che i genitori avevano dato la prova liberatoria di cui al capoverso.

In senso contrario si osserva che i giudici del rinvio (ff. 8 e 9 della motivazione) hanno rilevato, con puntuale ed esaustiva motivazione, l’inadeguata educazione impartita al figlio, in relazione all’indole irascibile e violenta, e l’inadeguata vigilanza sulla sua condotta.

La prova liberatoria incombeva ai genitori ricorrenti e non è stata data, secondo il prudente apprezzamento compiuto dai giudici del riesame.

Nel sesto motivo si deduce l’error in iudicando sulla prova del danno e sulla valutazione della sua congruità.

Sulla prima censura, si osserva che il fatto storico risulta verificato sia per la imputabilità soggettiva (condotta lesiva del soggetto agente) sia per la causalità materiale (evento di danno come conseguenza della condotta), attraverso il prudente apprezzamento delle prove, congruamente motivato; la gravità ella lesione è stata adeguatamente valutata dal consulente di ufficio, specialista in oculistica, e tale valutazione è stata recepita dal giudice al fine della liquidazione del danno e della invalidità pari al 21%.

Il motivo è pertanto infondato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna, in solido, dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore delle parti resistenti come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore di C.S., R.L. e G.S., che liquida in complessive euro 5100,00 di cui 100,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Roma, 8 feb. 2006.


Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2006.




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