L'accertamento della responsabilità concorrente delle parti che sono coinvolte in un sinistro stradale; l'accertamento della responsabilità per fatto proprio dei genitori

A cura dell'avvocato Cristina Bassignana  www.avvocatobassignana.it

 

La sentenza della Cassazione Civile, sezione III, del 19.02.2014 n. 3964 ha affrontato due questioni particolarmente interessanti: a) l'accertamento della responsabilità concorrente delle parti che sono coinvolte in un sinistro stradale b) l'accertamento della responsabilità per fatto proprio dei genitori, ai sensi dell'art. 2048 Codice Civile, nei confronti del figlio minore.

 

La dinamica del sinistro stradale è semplice in quanto un minore di anni 16 sta attraversando il passaggio pedonale, nonostante il semaforo rosso, quando un motociclista lo investe.


Il minore ed i suoi genitori vengono citati in giudizio dal motociclista il quale propone domanda di risarcimento danni sostenendo di essere stato investito dal pedone; il minore, a sua volta, propone domanda riconvenzionale per i danni subiti a causa dell'incidente.


In primo grado, il Giudice dichiara l'esclusiva responsabilità del minore nella causazione del sinistro e lo condanna, in solido con i genitori ex articolo 2048 del Codice Civile, al risarcimento dei danni subiti dal motociclista.

In appello, la Corte modifica la decisione del Giudice di prime cure. In particolare, ha ritenuto la colpa concorrente del motociclista e del pedone sostenendo che dalla dinamica del sinistro si evince che la velocità del motociclista non era adeguata alle condizioni della strada, in pieno centro ed in prossimità di un passaggio pedonale ed in una giornata piovosa. Ciò nonostante il pedone avesse attraversato le strisce in presenza di lampeggiante rosso.


La Corte d'Appello ha, inoltre, rigettato la domanda di responsabilità per fatto proprio dei genitori ex articolo 2048 del Codice Civile sostenendo che "occorreva considerare che, nella specie, l'eta' della minore (di anni 16 all'epoca del fatto) presupponeva una consapevolezza piu' che adeguata di circolare da sola, mentre il comportamento tenuto nell'occasione, consistito nella violazione della norma che vieta di attraversare con il rosso, rientrava in quelle violazioni delle regole del vivere civile che non possono assumere di per se' un indice di pericolosita' o comunque di inadeguatezza tale da poter imputare ai genitori manchevolezze oggettive nel processo educativo della figlia. In particolare, considerato che il comportamento della ragazza poteva essere stato determinato da un momento di difficolta' occasionale (come la pioggia, il ritardo a scuola o altro, che non era riuscita a controllare), la Corte di appello ha ritenuto che il fatto non dimostrasse una educazione inadeguata; che' altrimenti si sarebbe chiesta ai genitori una probatio diabolica".


In terzo grado la Cassazione ha confermato la responsabilità concorrente del pedone e del motociclista nella causazione del sinistro stradale. La Corte ha, invece, accolto i motivi di ricorso sulla responsabilità dei genitori in proprio, rinviando alla Corte d'Appello che dovrà attenersi ai principi esposti.


La Cassazione, in sostanza, ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse esonerato i genitori dal fornire la prova di cui all'articolo 2048 del Codice Civile e cioè la vigilanza sul comportamento dei figli e/o adeguata attività formativa ed educativa al rispetto delle regole. In particolare afferma "E se e' vero che l'inadeguatezza del grado di educazione del figlio minore ben può desumersi dalle stesse modalità del fatto illecito, nel senso che è dato ravvisare culpa in educando non solo quando i genitori non dimostrino di aver impartito al minore l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni sociali e familiari, ma anche quando dalle stesse modalità del fatto si evinca una educazione di per sè carente (Cass. 20 marzo 2012, n. 4395), non è vero il contrario, nel senso, cioè, che non è dato escludere la colpa dei genitori sulla base della mera considerazione delle modalità del fatto, in sè non particolarmente grave, perchè un'opzione di tal genere condizionerebbe la sussistenza dell'onere della prova liberatoria alla gravità del fatto; il che è estraneo alla lettera e alla ratio legis".

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