Il D.L. 4/2019, istitutivo del RdC, ha previsto sanzioni, anche di natura penale, per dissuadere da abusi, dichiarazioni mendaci e omissione di informazioni dovute

di Lucia Izzo - Il decreto legge n. 4/2019, istitutivo del Reddito di Cittadinanza, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 28 gennaio 2019, n. 23, ed è entrato in vigore a partire dal 29 gennaio scorso.


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Il provvedimento chiarisce che il Reddito di Cittadinanza (RdC) è istituito a decorrere dal mese di aprile 2019. Si tratterà di una misura fondamentale di politica attiva del lavoro, a garanzia non solo del diritto al lavoro, ma anche volta a contrastare la povertà, la diseguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura. Il RdC costituirà livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili


Ancora, il decreto illustra puntualmente i requisiti affinché si possa beneficiare del Reddito di Cittadinanza, stabilisce in che modo sarà strutturato il beneficio economico, come si dovrà effettuare la richiesta e come verrà riconosciuto ed erogato il beneficio.


Ovviamente, per funzionare, il sistema predisposto da D.L. 4/2019 richiede onestà, che si traduce in attestazione e dichiarazioni veritiere da parte dei futuri beneficiari, in particolare in relazione ai puntuali requisiti richiesti, sia di cittadinanza, residenza e soggiorno, sia reddituali e patrimoniali. Ciò al fine di evitare che risorse destinate a soggetti emarginati sociale possano finire in mano a chi non ne ha diritto.

Reddito di cittadinanza: le sanzioni penali in caso di falsità e omissioni

Allo scopo di dissuadere chiunque dal rendere false attestazioni o dall'omettere indispensabili informazioni, l'art. 7 del D.L. prescrive specifiche sanzioni anche di natura penale e istituisce nuove fattispecie incriminatrici dal trattamento sanzionatorio particolarmente severo.


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Si rischia, invece, la reclusione da 1 a 3 anni in caso di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o delle riduzione del beneficio.

RdC: revoca e decadenza dal beneficio

L'immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, viene disposta dall'Inps nei confronti di colui che venga condannato in via definitiva per i reati di cui al paragrafo precedente, nonché per quello previsto dall'art. 640 c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), oppure "patteggi" per gli stessi reati. Il beneficio non potrà essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna.

La revoca immediata, sempre con efficacia retroattiva, viene altresì disposta dalla stessa amministrazione erogante qualora quest'ultima accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante. A seguito della revoca, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

In tutta una serie di ipotesi, invece, è prevista la decadenza dal RdC: a titolo esemplificativo, questa scatta quando uno dei componenti il nucleo familiare, che è tenuto a farlo, non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure non sottoscriva il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale.

La decadenza dal beneficio è inoltre disposta qualora il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di una dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio.

L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero delle somme indebitamente percepite sono effettuati dall'INPS. I Comuni, invece, saranno responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.


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