La Cassazione torna a pronunciarsi sulla legittimità del contratto di finanziamento 4YOU ribadendo la sua illegittimità, essendo connotato da forte squilibrio contrattuale

di Lucia Izzo - Stante l'abnorme squilibro tra le controprestazioni, deve essere dichiarato illegittimo e non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., il contratto di finanziamento "4YOU" destinato all'acquisto di prodotti finanziari, con una finalità dichiarata di carattere previdenziale.


In tale fattispecie atipica, il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali è radicalmente disatteso dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose".

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell'ordinanza n. 3679/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'ennesimo risparmiatore che ha impugnato il contratto atipico 4YOU a cui aveva aderito nel 2001 ritenendolo non meritevole di causa.


L'insieme delle doglianze, comprese quelle concernenti la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUIF, mirano nel complesso a denunciare la grave iniquità delle pattuizioni contrattuali, con un'alea tutta collocata in capo al risparmiatore, e la non trasparenza delle stesse, nonché a contestare il giudizio opposto di meritevolezza compiuto dalla Corte distrettuale.

Contratto 4YOU non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.

Una vicenda che non è affatto nuova per gli Ermellini che, infatti, danno continuità a un orientamento ormai consolidato secondo cui non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. il contratto atipico denominato 4YOU, in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo.


Tale contratto, infatti, si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza, anche privata, in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore (cfr. Cass. 26057/2017).


Il contratto in esame rivela uno "squilibrio abnorme tra le controprestazioni", poiché, mentre la banca acquista l'immediata disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare ad investimento finanziario senza vincoli di mandato e lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore maturerà solo alla scadenza del contratto il premio del proprio investimento e solo se questo risulterà attivo.

Contratto 4YOU: radicalmente disatteso il beneficio economico futuro a fini previdenziali

In particolare, è stato osservato che nel "4You", il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini

previdenziali è "radicalmente disatteso non dall'andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atipico in questione, ove accompagnato dalle cautele previste dal t.u.f. e dalla normazione regolamentare Consob, ma dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose".


In definitiva, la composizione del piano finanziario dell'operazione "4You" posto in essere dalle parti, articolato in una serie di operazioni necessariamente interdipendenti (finanziamento, acquisto di obbligazioni, sottoscrizione di quota di un fondo di investimento, costituzione in pegno delle obbligazioni e della quota) non risulta sussumibile nella fattispecie normativa richiamata, riguardante una mera operazione di finanziamento per operazioni relative a strumenti finanziari, sia pure compiute con la partecipazione del soggetto che ha concesso il finanziamento stesso.

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. 3679/2019

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