La Cassazione rammenta la necessità che siano proprio fratelli e sorelle ad aiutarsi a vicenda qualora versino in difficoltà e in mancanza degli altri soggetti obbligati secondo il codice civile

di Lucia Izzo - In presenza dei necessari requisiti e in mancanza degli altri soggetti che la legge ritiene obbligati, potrebbero essere proprio fratelli e sorelle a doversi aiutare a vicenda, prestando gli alimenti gli uni nei confronti dell'altro.


Ciò può avvenire, ad esempio, qualora il proprio fratello o sorella non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento e abbia necessità di pagare l'affitto per garantirsi un tetto sulla testa, risultando all'uopo insufficienti la piccola pensione versata dall'INPS e il contributo da parte del Comune.


È questo il caso esaminato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione Civile, nella recente ordinanza n. 1577/2019 (qui sotto allegata).


L'obbligo di prestare gli alimenti

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Il codice civile, all'art. 433 c.c., individua i soggetti obbligati a prestare gli alimenti, ovvero quelle prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico. Gli alimenti trovano fonte anche nella Costituzione, in particolare nel dovere di solidarietà sancito dall'art. 2.

Leggi anche la Guida: Il diritto agli alimenti

Il codice prevede un elenco tassativo e un ordine di preferenza dei soggetti tenuti all'obbligo: l'alimentando dovrà rivolgersi all'obbligato più prossimo e, solo in caso questi sia impossibilitato a procedere, seguiranno gli altri. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge ;

2) i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il dovere di mantenimento tra fratelli e sorelle

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Pertanto, anche fratelli e sorelle possono essere chiamati all'obbligo alimentare qualora tutti i soggetti che la legge ritiene obbligati di grado anteriore siano assenti oppure non abbiano la possibilità economica di adempiere, in tutto o in parte, alla loro obbligazione. Ad esempio qualora un fratello o una sorella, senza genitori in vita, non sia sposato/a, non abbia figli, e siano assenti, dunque, anche nipoti, generi, nuore, suoceri e suocere.


Oltre al vincolo relazionale, individuato dalla legge, affinché sorga il diritto agli alimenti è necessario lo stato di bisogno oggettivo dell'alimentando, nonché l'incapacità di questi di provvedere al proprio sostentamento economico. A ciò si aggiunge, ovviamente, la necessaria capacità economica dell'obbligato, tale da poter sopportare l'onere alimentare. Si tratta di elementi che saranno oggetto di attenta valutazione caso per caso in base alle condizioni soggettive e oggettive delle parti.

Sorella sola e con affitto da pagare? Il fratello versa gli alimenti

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Appare all'uopo paradigmatico il caso deciso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza in esame in cui ad essere oggetto di contestazione è proprio lo stato di bisogno dell'alimentando, sorella dell'obbligato, che avrebbe dovuto parlare 150 euro di alimenti.

Tuttavia, gli Ermellini ritengono che, ai fini della determinazione dell'assegno in favore della donna, il giudice a quo abbia tenuto adeguatamente conto di alcune circostanze quali la percezione di una piccola pensione dall'INPS e di un contributo dal Comune.

Un totale di 826 euro che, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente a consentirle di vivere dignitosamente, riconoscendo dunque la situazione di difficoltà economica idonea a far scattare "l'aiuto" da parte del fratello.

I giudici si sono soffermati sul fatto che la donna non avesse una casa di proprietà e dovesse, pertanto, trovare un alloggio e sopportare il conseguente onere del pagamento di un canone di locazione. Nel rispetto del canone di proporzionalità, invece, è stata puntualmente valutata anche la consistenza patrimoniale del fratello che, oltre a percepire anch'egli una pensione, risultava proprietario della casa da lui abitata.

Scarica pdf Cass., VI civ., ord. 1577/2019

Foto: 123rf.com
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