Nuovo schema a sette fasce a partire dal 2019 per la perequazione automatica delle pensioni. Confermata la copertura al 100% per gli assegni fino a tre volte il minimo. Guida alle novità introdotte dalla manovra

di Lucia Izzo - La legge di bilancio ha definito una nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, riguardante la perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici, ovvero l'adeguamento dell'importo degli assegni previdenziali e assistenziali con la variazione dell'inflazione.

La perequazione delle pensioni appare uno strumento essenziale per adeguare l'importo delle prestazioni all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Nel dettaglio, sono soggette a tale perequazione tutte le prestazioni sociali erogate dalla previdenza pubblica, dunque sia le pensioni dirette (di vecchiaia e di anzianità) che quelle indirette (superstiti).


La perequazione delle pensioni 2019

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Il nuovo schema di rivalutazione delle pensioni che partirà da gennaio farà salire le fasce a 7 (anziché le 4 attuali). Viene confermata la copertura al 100% per gli assegni fino a tre volte il minimo (1.521 euro mensili).

L'attuale "ritocco" all'indicizzazione dei trattamenti pensionistici arriva dopo sei precedenti blocchi, uno dei quali giudicato incostituzionale nel 2015. Scaduto il triennio, dunque, si dovrebbe ritornare alle tre fasce previste dalla legge 388/2000.

In particolare, dal 2001, la L. 388/2000 (art. 69, comma 1) ha suddiviso la perequazione in tre differenti fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo, disponendo l'erogazione della rivalutazione in misura piena (cioè al 100%) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le pensioni di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le pensioni di importo a cinque volte il trattamento minimo.


La disciplina attuale, invece, è quella di cui al D.L. 65/2015 che, in un primo momento, ha disciplinato la rivalutazione per il triennio 2014-2016 e successivamente è stata estesa anche al 2017 e 2018.

Il nuovo schema di rivalutazione

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Il nuovo schema di rivalutazione durerà solo un triennio, ma dovrebbe garantire oltre dieci miliardi di risparmi in dieci anni. Non tutte le pensioni, però, potranno beneficiare dell'aumento all'1,1% in quanto la legge di Bilancio ha confermato la rivalutazione al 100% soltanto per gli assegni previdenziali con importo non superiore a tre volte il trattamento minimo.

Gli assegni superiori a tale soglia, invece, vedranno dal 1° gennaio 2019 applicato un tasso ridotto parametrato all'importo dell'assegno.

Le aliquote

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Rispetto alla disciplina vigente, valida per gli anni 2014-2018, il testo riconosce la perequazione sulla base delle seguenti aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo (mentre la disciplina vigente considera i trattamenti pensionistici con importo complessivo fino a 6 volte il trattamento minimo):

- 100% (come attualmente previsto) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS. Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima;

- 97% (in luogo dell'attuale 95%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento minimo;

- 77% (in luogo dell'attuale 75%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;

- 52% (in luogo dell'attuale 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

- 47% (in luogo dell'attuale 45%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;

- 45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo e 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Ciascuna ipotesi di indicizzazione prevede un identico meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate: tale meccanismo è finalizzato a far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori a tale limite, a seguito di applicazione delle suddette percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla singola disposizione.



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