Gli ultimi giorni dell'anno sono fondamentali per non farsi trovare impreparati alla data di ingresso nel nostro ordinamento della fatturazione elettronica obbligatoria

di Valeria Zeppilli - L'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per gli avvocati e gli altri professionisti è ormai alle porte e gli ultimi giorni che ci separano dal nuovo anno sono decisivi per non farsi trovare impreparati.

Nonostante le feste, infatti, non è escluso che già all'inizio di gennaio ci si trovi a dover emettere o a ricevere fatture elettroniche.

Ecco, quindi, quali sono le prime cose da considerare.

Indice:

Scheda dei clienti

[Torna su]

Per non incorrere in errore, è consigliabile schedare i clienti dello studio, inserendo, nell'anagrafica, anche l'indirizzo p.e.c. o il codice destinatario che identifica il soggetto presso lo Sdi.

QR Code

[Torna su]

Il secondo passaggio, per i professionisti registrati nello Sdi, è quello di scaricare il proprio Qr code (con il quale ci si può far emettere fattura in maniera semplice e senza il rischio di errori) e comunicarlo anche ai propri dipendenti e collaboratori.

Fondo spese

[Torna su]

Nei primi giorni di applicazione della fattura elettronica alcuni potranno poi trovare un utile sostegno per familiarizzare al meglio con la novità nell'utilizzo del fondo spese, che permette di emettere la fattura nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, utilizzando nel frattempo il denaro ivi stanziato.

La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 3 del d.m. 31 ottobre 1974, emanato dal Ministero delle finanze, che permette agli avvocati (ma anche ai notai e ai commercialisti) di fatturare le somme ricevute in deposito come corrispettivo o acconto delle spese entro 60 giorni dalla data in cui il deposito è stato costituito.

Fattura elettronica differita

[Torna su]

Infine occorre sapere che l'avvento della fattura elettronica non impedisce agli avvocati di fatturare successivamente rispetto alla data di incasso delle somme, purché la loro prestazione sia individuabile con un'idonea documentazione.

Più in particolare, si continua ad applicare quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr n. 633/1972 (cd. decreto Iva), il quale dispone che "per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime".

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: