Come è disciplinato il bollo virtuale, quando è obbligatorio, come si liquida, si paga, le eccezioni, le esenzioni e il modello da utilizzare per il pagamento

di Annamaria Villafrate - L'imposta di bollo è obbligatoria per numerosi atti, documenti e libri contabili, contemplati dall'allegato A del D.P.R n. 642/1972. Negli ultimi anni la disciplina relativa alle modalità con cui l'obbligo di pagamento può essere assolto, sono mutate notevolmente. Dal 2015 infatti è possibile pagare compilando un F24, mentre dal primo gennaio 2018 è necessario utilizzare un nuovo modello, approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate nel 2017.

Vediamo in generale come è disciplinato il bollo virtuale, quando è obbligatorio, come si ottiene l'autorizzazione per pagarlo in rate bimestrali e in quali casi non è possibile farlo con queste modalità:

Bollo: quando è obbligatorio

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Il bollo o imposta di bollo è obbligatorio per gli atti, le scritture e i documenti contabili contemplati dall'Allegato A del D.P.R n. 642/1972, che contempla sia quelli che ne sono soggetti sin dall'origine, che quelli che devono sostenerne il costo solo in caso d'uso.

Bollo virtuale: disciplina

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La disciplina di riferimento sul bollo virtuale è contenuta nel D.P.R n. 642 del 26 ottobre del 1972 dedicato appunto all'imposta di bollo. Come precisato dal comma 1 dell'art 15 di detto decreto "Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza (oggi Direzione Provinciale) può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale". Come precisato dal successivo comma 2 però "Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione."

Bollo virtuale: domanda e dichiarazione

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Come si intuisce dalla formulazione dell'art. 15 del DPR n. 64271972, per effettuare il pagamento del bollo virtuale il contribuente deve chiedere una preventiva autorizzazione, presentando una domanda all'Ufficio Competente, a cui è tenuto ad allegare una dichiarazione in cui indicare presuntivamente quanti atti e documenti saranno emessi e ricevuti durante l'anno. Una volta che l'autorizzazione è stata concessa essa deve intendersi a tempo indeterminato, anche se l'Ufficio può revocarla con l'obbligo di notificare tale decisione al contribuente.

Da parte sua, anche il contribuente può decidere, a un certo punto, di rinunciare all'autorizzazione dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente e presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma art 15 "contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo" relativamente all'intervallo temporale compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia, che deve essere redatta a a pena di nullità, su modello approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.

Bollo virtuale: come funziona

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Nel momento in cui un soggetto vuole assolvere all'obbligo del bollo virtuale l'Ufficio competente a cui è stata presentata la relativa domanda, effettua la liquidazione per il periodo che decorre dall'autorizzazione al 31 dicembre dello stesso anno. La liquidazione avviene in modalità provvisoria, in base ai dati presunti esposti dal contribuente nel momento in cui presenta la domanda e l'autodichiarazione, ripartendo l'importo in rate bimestrali. A partire dal successivo anno solare, entro il 31 gennaio, il contribuente autorizzato, presenta all'Ufficio competente una dichiarazione che in questo caso deve indicare gli atti e i documenti emessi effettivamente durante l'anno precedente, per procedere, dopo gli opportuni riscontri, alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale in scadenza a febbraio o del bimestre successivo, se occorre. Questa liquidazione definitiva a sua volta viene presa come base per procedere a quella provvisoria del nuovo anno in corso. Come precisato però dalla Circolare n. 16 del 14 maggio 2015 "Entrambe le liquidazioni, nonché la ripartizione dell'importo dovuto in rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell'imposta di bollo dovuta."

Bollo virtuale: casi speciali

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Fanno eccezione alle regole suddette, ai sensi dell'art 15 bis del D.P.R n. 642/1972, le Poste italiane s.p.a., le banche, gli altri enti e le società finanziari indicate nell'articolo 1 del dlgs. n. 87 del 27 gennaio 1992 e le imprese di assicurazioni. Questi soggetti, infatti, sono tenuti, entro il 16 aprile di ogni anno a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 70% per cento dell'imposta liquidata provvisoriamente, e "per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio."

Bollo virtuale: eccezioni

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La disciplina sopra descritta non trova applicazione poi anche per alcuni documenti (fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati) disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014. Nelle fattispecie previste da detto decreto infatti, è possibile assolvere all'obbligo di versamento dell'imposta di bollo telematicamente, in una soluzione unica, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, compilando il modello F24.

Bollo virtuale: pagamento

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Dal 20 febbraio 2015, per assolvere l'imposta di bollo virtuale liquidata dall'Ufficio e il versamento dell'acconto (art. 15-bis D.P.R n. 642/1972) con i relativi interessi e sanzioni è previsto, in virtù del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2015, l'utilizzo del modello F24 inserendo i codici acconto, rata, interessi e sanzioni previsti dalla risoluzione n. 12 del 3 febbraio 2015.

Bollo virtuale: il nuovo modello

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Nel momento in cui un contribuente decide di assolvere il pagamento dell'imposta di bollo virtuale, a partire dal primo gennaio 2018 deve utilizzare il nuovo modello (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate) approvato con Provvedimento del 29 dicembre 2017 Prot. n. 306346 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, necessario per la dichiarazione, la rinunzia all'autorizzazione, la revoca, l'opzione di pagamento virtuale dell'imposta di bollo per gli assegni circolari.

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