Cos'è e cosa prevede il Trattato di Lisbona e come è cambiata l'Europa a seguito della sua firma che dal 2009 ha modificato il TUE e il TCE

di Lucia Izzo - Il Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), è stato firmato il 13 dicembre 2007 ed è entrato ufficialmente in vigore il 1° dicembre 2009.

Cos'è il Trattato di Lisbona

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Il Trattato di Lisbona ha riformato il modo in cui operano le istituzioni dell'Unione europea e in cui vengono prese le decisioni per renderle adeguate a un'Unione aumentata a 28 Stati membri in seguito ai successivi allargamenti.

Vengono, inoltre, riformate le politiche interne ed esterne, si aboliscono i "pilastri, si provvede al riparto di competenze tra Unione e Stati membri e si rafforza il principio democratico e la tuteladei diritti fondamentali.

Trattato di Lisbona: le modifiche al TUE e al TCE

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Il testo del Trattato di Lisbona si è ampiamente ispirato al trattato che adottava una Costituzione per l'Europa: questo testo unico avrebbe dovuto sostituire i trattati fondatori dell'UE, ma, per entrare in vigore, avrebbe dovuto essere ratificata da tutti gli Stati membri.


Il Trattato di Lisbona fu redatto proprio a seguito del rifiuto, espresso tramite referendum nazionale, con cui Francia e Paesi Bassi si opposero alla Costituzione europea. Nel Trattato, che ha recepito gran parte delle innovazioni previste da quest'ultima, sono stati eliminati tutti i riferimenti espliciti alla natura costituzionale del testo.


Anzichè adottare un unico testo, come prevedeva il progetto della Costituzione, sono stati modificati i precedenti trattati incorporando la maggioranza delle riforme istituzionali e politiche che i trattati costituzionali avevano previsto.


In particolare, si è intervenuto modificando il TUE e il TCE: il primo ha mantenuto il suo attuale titolo, mentre il secondo ha assunto il nome di "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE). A questi si aggiungono la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il Trattato Euratom.

Modifica alle politiche dell'UE

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La precedente struttura a pilastri viene sostituita da una nuova ripartizione delle competenze. In particolare, l'Unione ha competenza esclusiva in una serie di aree in cui solo essa legifera mentre gli Stati membri adottano le decisioni (articolo 3 TFUE).

In altre aree, invece, si avrà competenza concorrente e gli Stati membri potranno legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti laddove l'Unione non lo abbia fatto (articolo 4 TFUE). Infine, la competenza di sostegno è prevista per quelle aree in cui l'UE adotta misure per sostenere, coordinare o completare le politiche nazionali (articolo 6 TFUE).

Tutte le politiche sui controlli alle frontiere, sull'asilo, l'immigrazione e la cooperazione giudiziaria e tra le forze di polizia rientrano nella competenza dell'UE, anziché essere una responsabilità intergovernativa, come in passato.

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia diventa politica dell'UE alla stregua delle altre e il terzo pilastro, come tale, scompare. Inoltre, le competenze dell'UE sono allargate e le procedure decisionali vengono migliorate, grazie all'abbandono del voto all'unanimità in numerosissimi ambiti.

Nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, il nuovo Trattato sancisce il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e prevede la possibilità di emanare norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale (terrorismo, traffico illecito di stupefacenti, ecc.).

Anche la politica estera e di sicurezza comune non costituirà più un pilastro a parte, pur continuando a sottostare a regole specifiche (voto all'unanimità, nessuna verifica da parte della Corte di giustizia). Si istituisce di l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, e viene crerato un servizio europeo per l'azione esterna.

Rafforzamento della democrazia

Il trattato conferma i tre principi fondamentali di uguaglianza democratica, democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa e introduce le iniziative dei cittadini in base alla quale non meno di un milione di cittadini (in determinate condizioni) possono invitare la Commissione a presentare proposte legislative da sottoporre al Consiglio dell'UE (articolo 11 TUE).

Il Trattato rende legalmente vincolante all'interno dell'Unione la Carta dei diritti fondamentali attribuendole lo stesso valore giuridico dei trattati (articolo 6 TUE): sebbene la Carta non sia incorporata, viene inclusa sotto forma di allegato. Tutte le Istituzioni dell'Unione, nelle loro azioni o iniziative legislative, dovranno tener conto dei diritti civili, politici, ed economici e sociali dei cittadini europei.

Viene, inoltre, rafforzato il ruolo dei Parlamenti nazionali: questi, menzionati solo nei Protocolli, con il nuovo articolo 12 del TUE entrano a far parte a pieno titolo dell'architettura istituzionale e dello spazio politico europeo.

La procedura legislativa ordinaria (ex procedura di codecisione) diviene la procedura legislativa predefinita in base alla quale il Parlamento europeo è ad armi pari con il Consiglio come colegislatore (articolo 294, TFUE). Viene, inoltre, introdotta la distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi a seconda del loro processo decisionale (articolo 297 del TFUE).

Si introducono gli atti delegati (articolo 290 TFUE) e gli atti di esecuzione (articolo 291 TFEU): i primi danno alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di applicazione generale per completare un atto legislativo (ma non su elementi essenziali); i secondi forniscono un quadro per l'azione della Commissione nei settori della comitatologia precedente.

Parlamento europeo: nuovi poteri e responsabilità

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Il Parlamento, composto da rappresentanti dei cittadini dell'UE e non, come in precedenza, dei popoli degli Stati membri, istituisce un legame democratico più forte tra i parlamentari europei e l'elettorato. Il Trattato di Lisbona prevede un numero di deputati pari a 751.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si estendono al Parlamento alcuni poteri, prima di competenza esclusiva del Consiglio, ponendolo su un piano di parità con quest'ultimo: si tratta di oltre 40 nuovi settori, tra cui agricoltura, sicurezza energetica, immigrazione, giustizia e fondi dell'Unione.

Il Parlamento assume anche un ruolo maggiore nella definizione del bilancio comunitario: potrà approvare e modificare l'intero bilancio dell'Unione europea insieme al Consiglio e non vi sarà più distinzione fra "spese obbligatorie" e "spese non obbligatorie".

Il Parlamento potrà inoltre eleggere il Presidente della Commissione europea tramite il voto della maggioranza dei suoi membri, inoltre, in quanto unica istituzione dell'UE direttamente eletta dai cittadini, avrà il potere e la responsabilità di chiamare le istituzioni dell'UE a rendere conto del loro operato.

Il Parlamento sarà il custode della Carta dei diritti fondamentali, incorporata nel trattato di Lisbona, nonché del diritto d'iniziativa dei cittadini europei.

Il Consiglio europeo

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Il Consiglio europeo viene formalmente riconosciuto come un'istituzione dell'Unione europea che stabilisce gli orientamenti politici e le priorità generali: il Trattato stabilisce che sia composto da capi di Stato o di governo, dando così all'UE maggiore continuità di applicazione.

Inoltre, viene confermata la figura del presidente del Consiglio europeo: questo, non più a rotazione e per un mandato semestrale, è eletto dai Capi di Stato e di Governo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo (rinnovabile una sola volta)

Compito principale del Presidente è dare slancio alla politica dell'UE: questi presiede, assicura la preparazione e la continuità del lavoro del Consiglio europeo e ha il compito di facilitare la coesione e il consenso all'interno di esso; assicura anche la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, "fatte salve le attribuzioni dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza".

Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

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Il ministro degli Esteri europeo viene rinominato Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, benché con i poteri rafforzati indicati nella vecchia Costituzione.


Grazie al nuovo Trattato, inoltre, l'Alto rappresentante avrà una doppia investitura: Presidente del Consiglio degli Esteri e Vice Presidente della Commissione, per garantire coerenza a tutta l'azione esterna dell'Unione.

Il Consiglio (dei ministri)

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Grazie al Trattato il voto a maggioranza qualificata diventa la regola per l'adozione di decisioni nell'ambito del Consiglio. Per assicurare la maggioranza è richiesto almeno il 55% degli stati dell'UE che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'UE. Per bloccare una proposta, devono esserci almeno 4 stati contrari.

Commissione europea

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In merito alla procedura di nomina della Commissione, la novità consiste nell'elezione del futuro presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo (su proposta del Consiglio europeo): il presidente è scelto ed eletto sulla base dei risultati delle Elezioni europee ed è responsabile della nomina dei commissari, della ripartizione del loro portafoglio e può richiedere le dimissioni di un commissario.

La Banca centrale europea (BCE) e la Corte di giustizia dell'Unione europea

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La BCE viene formalmente riconosciuta come un'istituzione dell'Unione europea ed è inserita nell'elenco di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea (TUE).

La competenza giurisdizionale della CGUE viene estesa a tutte le aree della politica dell'UE eccetto la politica estera e di sicurezza comune.


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