Analisi giuridica dell'ordinanza della Corte Costituzionale sul famoso caso di cronaca Dj Fabo-Cappato
Dott. Carlo Casini - Il fatto relativo a DJ Fabo e Marco Cappato è noto ai più grazie alla frenesia mediatica che ha colpito la vicenda. In questo articolo più che analizzare il fatto che è notorio, si analizzeranno i punti più interessanti in diritto.

Il caso Dj Fabo - Cappato

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Premesso, il capo di imputazione a carico del radicale Marco Cappato : "imputato del reato di cui all'art. 580 c.p. per aver rafforzato il proposito suicidiario di Antoniani Fabiano (detto Fabo), affetto da tetraplegia e cecità a seguito di incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio presso la sede dell'associazione "Dignitas", sita a Plaffikon, in Svizzera, e attivandosi per mettere in contatto i familiari di Antoniani con la "Dignitas" fornendo loro materiale informativo; inoltre, per aver agevolato il suicidio dell'Antoniani, trasportandolo in auto presso la Dignitas in data 25 febbraio 2017, ove il suicidio si verificava in data 27 febbraio 2017".

La Corte Costituzionale, investita della questione di costituzionalità con ordinanza di rimessione dalla Sezione Prima della Corte di Assise di Milano, che ha sollevato la questione sull'art.580 c.p. in data 14 febbraio 2018 , con l'ordinanza n.207 afferma in prima battuta che certamente l'art. 580 c.p. non è in antitesi con la Carta Costituzionale, poichè tutela persone malate, depresse e psicologicamente fragili che l'ordinamento ha il dovere di tutelare dal desiderio di congedarsi prematuramente dalla vita a causa delle loro difficoltà.

La Corte poi prende coscienza come la norma dell'art. 580 c.p. all'epoca della sua introduzione non risentiva ancora degli sviluppi a cui è stata sottoposta la scienza medica e la tecnologia, che unitamente permettono di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse (come nel caso di specie) , ma non di restituire loro la sufficienza delle funzioni vitali.

In sostanza però, la Corte Costituzionale (relatore Franco Modugno) ha fatto leva sui suoi poteri di gestione del processo costituzionale, rinviando al 24 settembre 2019 la trattazione della questione di legittimità relativa all'art. 580 c.p. al fine di consentire, al Parlamento, medio tempore di intervenire in via legislativa per dare appropriata regolamentazione al c.d. "fine vita".

Il Parlamento in ogni caso sarà vincolato a rispettare una serie di principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (medicalizzazione del trattamento di fine vita, accertamento della libera volontà, offerta cure alternative e palliative, regolamentazione dell'obiezione di coscienza su tutte).

Un nuovo capitolo della manualistica costituzionale

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La dottrina ha già tenuto a classificare l'ordinanza come a "incostituzionalità differita" poichè la Corte prende in alcuni punti distanza dal giudice a quo ma nello stesso tempo, considera incostituzionale il 580 c.p. nella parte con riferimento al parametro del diritto a rifiutare le cure (art.32 Costituzione), nella parte in cui punisce chi in qualsiasi modo aiuta al suicidio il malato che nella piena libertà e consapevolezza, decide di rifiutare terapie mediche che gli infliggono sofferenze fisiche o morali, contrarie al suo senso di dignità. Pertanto abbiamo una sorta di incostituzionalità accertata in parte qua, ma non ancora dichiarata in via ufficiale. Ma ciò che potrà costituire un nuovo capitolo della manualistica costituzionale dei futuri studenti, è proprio l'ordinanza a incostituzionalità "differita" che la Corte Costituzionale utilizza per la prima volta nel caso odierno, per questioni simili la Corte era solita utilizzare un altro espediente, quello delle c.d. "sentenze monito" con le quali la Consulta era solita dichiarare l'inammissibilità della questione sollevata. Tramite l'espediente delle "sentenze-monito" la Consulta auspicava un intervento legislativo del Parlamento che qualora rimaneva inerte, la Corte re-investita della questione dichiarava l'illegittimità costituzionale della norma già scrutinata (cfr. 23/2013 e 45/2015).Ma visto il campo penale della vicenda e i valori primari in gioco la Corte ha optato per una scelta più corretta e doverosa cioè devolvere al Parlamento quella funzione tipicamente sua, in quanto organo volto a legiferare, di apprezzamento e bilanciamento dei valori in gioco per decidere coerentemente alla luce del diritto alla vita e della sua tutela da una parte, e l'autodeterminazione con strumenti adeguatamente volti a verificare l'autenticità e la verità della scelta. La vicenda relativa a Dj Fabo deve inserirsi nel più complesso quadro dei suoi precedenti con cui non intende amalgamarsi o contrapporsi, ma bensì diventare gradino di quella scaletta che ha portato alle discussioni odierne. Infatti le vicende del "caso Welby" (consenso informato della persona presente e cosciente) e del "caso Englaro" (rispetto di volontà espresse da persona capace all'epoca delle volontà ora incapace di autodeterminarsi e perciò di esprimerle nuovamente) sono il crescendo che ha portato al desiderio dell'Antoniani di mettere fine alle insopportabili conseguenze della sua patologia donandosi alla morte (per presa coscienza che era impossibile proseguire una vita dignitosa in quelle condizioni). Riguardo al caso di Dj Fabo, l'unico precedente giurisdizionale di Cassazione su caso analogo, attestante una giurisprudenza tutt'altro che "univoca e consolidata", era offerto dalla Sentenza della Prima Sezione Penale della Cassazione, n.3147 del 1998. Spetterà al Legislatore trovare un equilibrio tra tutela penale e dignità della persona malata.

Giudizi di valore

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In punto di diritto, è da stimare la scelta di un'innovativa opzione "interlocutoria", resa in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale, ma non solo, la Consulta ha pure attentamente valutato che l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia privo di tutela determinate situazioni che invece ne sono chiaramente meritevoli, posto che l'art. 580 c.p. è frutto di valutazioni politico-criminali del 1930 che risentivano di una forte visione fascista dell'individuo, anacronistica rispetto alla odierna visione costituzionale posto che, la prima guarda alla persona umana come mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi, mentre la seconda come a un valore in sè. In attesa degli esiti giudiziari e legislativi, i quali sono entrambi impossibili da prevedere dallo scrivente, ciò che si auspica è che il Legislatore non perda questa importante possibilità e produca una normativa il più bilanciata possibile, anche alla luce dell'art. 3 Cost, comma 2: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Sicuramente il legislatore si troverà a dover dare un'organica disciplina a un campo dove il diritto scritto è certamente anni luce indietro rispetto al diritto vivente, dove ci sono esigenze da contemperare da un lato e dall'altro e dove un eccessivo propendere verso uno dei due lati può portare a facili disfunzioni del sistema. In punto di fatto, posto che la vicenda induce ad una profonda riflessione e allo scandaglio di più tesi ed ipotesi, come è normale quando c'è da prendere una decisione così importante, che risente del contemperamento di più valori e esigenze, dove il margine di errore è altissimo, lo scrivente ritiene che la parola da innalzare a principio fondamentale sia della legge che delle riflessioni di valore sia la DIGNITA'. Una persona come Dj Fabo ha solo operato un giudizio su questa parola con la scelta che ha fatto, un giudizio che sono sicuro può essere di pronta e facile comprensione per ognuno di noi, può ritenersi dignitoso vivere senza muoversi, senza vedere niente, il tutto condito con spasmi insopportabili che richiedono la sedazione profonda? E se la persona ritiene che in tal modo non è garantita la sua dignità (comprensibilmente) questa ha tutto il diritto di morire, perchè rimarrebbe al mondo per quale fine? Per essere un indegno?! E allora da giuristi ci si domanda, può l'ordinamento, lo Stato, le sue istituzioni, accettare tutto ciò? Valutiamo il caso di specie, Fabo non ha preso questa decisione in maniera avventata, anzi. Nel 2015 ha tentato perfino un trapianto di cellule staminali in India, e prima ancora si può dire che le aveva provate davvero tutte. Fabo sapeva cosa vuol dire muoversi, cosa vuol dire leggere, che cos' è l'indipendenza personale. E' proprio dopo aver perso tutto questo, irreversibilmente(salvo la ragione), che ha fatto la sua scelta.

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Foto: 123rf.com
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