Per la Cassazione è responsabile il medico che non valuta tutte le ipotesi diagnostiche e non segnala al paziente tutti i significati dei suoi sintomi

di Valeria Zeppilli - La colpa civile va accertata in maniera più rigorosa se ci si trova di fronte a un'ipotesi di inadempimento di obbligazioni professionali, rispetto al caso in cui a essere inadempiuta sia un'obbligazione comune.

A prescriverlo è l'articolo 1176 del codice civile, sul presupposto che il professionista è in colpa non solo quando la sua condotta è difforme rispetto a quella che avrebbe idealmente tenuto il bonus pater familias, ma anche quando è difforme rispetto a quella del professionista "medio" (cd. homo eiusdem generis et condicionis).

Il principio, noto, è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 30999/2018 qui sotto allegata, ove si è precisato che il professionista medio non è mediocre ma bravo e, quindi, "serio, preparato, zelante, efficiente".

Il medico diligente

Con particolare riferimento al professionista medico, per i giudici, la colpa ex art. 1176, comma 2, c.c. va pertanto valutata verificando la condotta che, di fronte a una determinata situazione, avrebbe tenuto un sanitario diligente, ovverosia bravo.

Sintomi aspecifici

Il caso deciso dalla Corte di cassazione si è soffermato, a tal proposito, su quale sia la condotta che un sanitario medio deve seguire dinanzi a sintomi aspecifici per non cadere in colpa.

I giudici hanno chiarito che, in simili ipotesi, se i sintomi sono difficili da interpretare e potenzialmente ascrivibili a malattie diverse, "il medico non può acquietarsi in una scettica epoché, sospendendo il giudizio ed attendendo il corso degli eventi".

Egli deve, piuttosto, "formulare una serie di alternative ipotesi diagnostiche, verificandone poi una per una la correttezza" o, comunque, "segnalare al paziente, nelle dovute forme richieste dall'equilibrio psicologico di quest'ultimo, tutti i possibili significati della sintomatologia rilevata".

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 30999/2018
Valeria Zeppilli

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