
di Gabriella Lax - I supplementi di prezzo per l'acquisto di vari beni e servizi mediante carta di credito o di debito da parte degli esercenti commerciali nei confronti dei consumatori sono vietati dal codice del consumo. A ricordarlo in una comunicazione è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Carte di credito, richiamo dell'Antitrust per i supplementi
La risposta dell'Autorità arriva in relazione all'applicazione di un supplemento di prezzo (che può arrivare a 1 euro) per l'acquisto di vari beni e servizi (sigarette, marche da bollo, servizi di lavanderia, bevande, biglietti per trasporti pubblici). L'Autorità - chiarisce la nota «è intervenuta in diverse occasioni per affermare il principio che l'applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali "non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti"».
L'Antitrust ricorda il «divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366» che riguarda i servizi di pagamento nel mercato interno recepita dal