Per il Tribunale di Paola l'articolo 3 del d.m. 15/08/2017 va disapplicato e gli scout speed devono ritenersi assoggettati all'obbligo di presegnalazione

di Valeria Zeppilli - Il Tribunale di Paola, in persona del giudice Dott. Franco Caroleo, con la pronuncia numero 767/2018 (qui sotto allegata) resa in grado di appello, ha chiarito che i dispositivi scout speed, utilizzati per l'accertamento della velocità in modalità dinamica, devono ritenersi assoggettati all'obbligo di segnalazione preventiva ai sensi dell'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada.

Scout speed: il d.m. va disapplicato

[Torna su]

Tale conclusione era stata già raggiunta dal Tribunale di Belluno con la sentenza numero 535/2017, tuttavia con un percorso argomentativo differente da quello della pronuncia oggi in commento.

A differenza di quanto sostenuto nella sentenza del 2017, infatti, il giudice di Paola ha ritenuto che, con riferimento agli scout speed, debba procedersi alla disapplicazione incidentale dell'articolo 3 del decreto del Ministero dei Trasporti del 15/08/2007. Tale norma, infatti, è andata oltre i limiti fissati dall'articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada, che demandava al Ministero solo la definizione delle modalità di impiego dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione e non la previsione di specifiche deroghe all'obbligo in questione.

Lo scout speed non è un tertium genus

[Torna su]

Lo scout speed non può quindi essere considerato un tertium genus e rientra a pieno titolo tra le postazioni di cui all'art. 142, comma 6-bis, c.d.s.; pertanto non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere esso sia esente dall'obbligo di preventiva segnalazione. L'articolo 3 del decreto ministeriale risulta non conforme alla norma regolante la materia in esame e deve essere disapplicato incidentalmente.

Verbale invalido

[Torna su]

Insomma: proprio attraverso la disapplicazione del predetto articolo 3, il Tribunale di Paola ha ritenuto che anche per gli scout speed debba ritenersi vigente l'obbligo di segnalazione preventiva. Di conseguenza, in assenza di cartelli o dispositivi luminosi che preannuncino l'utilizzo dell'apparecchio, il verbale relativo a un'infrazione stradale accertata con tale strumento deve ritenersi invalido e va annullato.


Si ringrazia il Giudice del Tribunale di Paola, Dott. Franco Caroleo, per la cortese segnalazione

Scarica pdf Tribunale di Paola testo sentenza numero 767/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: