Il raddoppio dell'assegno vitalizio mensile risponde ad un'esigenza perequativa e tende ad evitare disparità di trattamento
Avv. Francesco Pandolfi - Torniamo ancora una volta sul tema dell'assegno vitalizio ex art. 2 co. 1 L. 407/98.

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Il caso, esaminato e risolto favorevolmente per i ricorrenti dal Tribunale di Civitavecchia Sezione Lavoro civile (sentenza n. 89 del 21.02.2018), riguarda l'adeguamento dell'assegno ai sensi dell'art. 4 co. 238 L. 350/03.

Il caso: la posizione dei ricorrenti

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Gli eredi di un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri presentano un ricorso al Tribunale di Civitavecchia, chiedendo il riconoscimento del diritto e la conseguente condanna del Ministero dell'Interno al pagamento dell'assegno ex art. 2 co. 1 L. 407/98, nell'importo di euro 500,00 oltre perequazioni dal 01.01.2006, detratto quanto già percepito.

Il de cuius era stato riconosciuto vittima del dovere molti anni addietro a seguito di un incidente stradale; ai ricorrenti veniva erogato un assegno vitalizio di euro 258,23 oltre perequazione, invece che dell'importo di euro 500,00 come stabilito dalla L. 350/04 art. 4 co. 238.

La norma, in effetti, prevede che dal primo gennaio 2004 i trattamenti mensili dei destinatari dell'assegno sono elevati a euro 500,00 /mese.

Pertanto, secondo la ricostruzione degli interessati: visto che l'adeguamento risultava esteso a tutti i beneficiari, i ricorrenti, non rilevando ragioni valide per esserne esclusi proponevano una prima istanza di adeguamento al Ministero (che rispondeva negativamente).

La posizione del Ministero

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L'assunto dell'amministrazione era stato il seguente: la normativa in vigore riconosceva l'incremento solo ad altre e distinte categorie di vittime del dovere, ovvero a quelle del terrorismo, della criminalità organizzata, nonché di azioni criminose posteriori al 01.01.1990.

La conclusione del Tribunale del Lavoro

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Il Giudice del Lavoro accorda il diritto ai ricorrenti al diverso e migliore trattamento.

Vediamo in base a quali argomenti perviene alla sentenza di accoglimento.

Dunque, assunto che per il Ministero il Legislatore si era in realtà posto il fine di realizzare una "progressiva" estensione dei benefici in parola a tutte le vittime, per il Tribunale di Civitavecchia dirimente sulla questione è la sentenza

della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 7761 del 27.03.2017 che, nel solco della uniforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato il principio in forza del quale l'ammontare dell'assegno è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata dall'intento perequativo e conforme ad un principio di razionalità ed equità ex art. 3 Cost. risultante dal diritto vivente come emerge dalla giurisprudenza di settore.


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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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