Depositata la decisione della Corte Costituzionale che stabilisce come il "cognome comune" assunto nel corso dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non modifica la scheda anagrafica

di Gabriella Lax - Il cognome comune assunto nel corso dell'unione civile non modifica la scheda anagrafica. E' stata depositata ieri, 22 novembre 2018, la decisione n. 211 della Corte costituzionale in tema di "cognome comune" scelto dalle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

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Consulta su unioni civili, il cognome comune non cambia la scheda anagrafica

Secondo la decisione della Consulta dunque negli archivi comunali resta il solo cognome posseduto prima della costituzione dell'unione. Per la Corte la funzione del "cognome comune" − come cognome d'uso senza valenza anagrafica − non determina alcuna violazione dei diritti al nome, all'identità e alla dignità personale. Risulta valida la disposizione dell'articolo 3 del D.lgs. n. 5 del 2017, là dove prevede che la scelta del "cognome comune" non modifica la scheda anagrafica individuale, nella quale rimane il cognome precedente alla costituzione dell'unione. Resta fermo che la scelta effettuata viene invece iscritta negli atti dello stato civile (ex art. 63, primo comma, lettera g-sexies, del DPR n. 396 del 2000).

In particolare, è il comma 10 dell'articolo 1 della legge 76/2016 a stabilire che, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Ulteriormente, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Serviva capire se scelta del cognome potesse assumere o meno una valenza anagrafica.

A tal proposito, secondo la Consulta la legge afferma un "no", nella parte in cui espressamente delimita la durata del cognome comune a quella dell'unione civile. La scelta del cognome è operata, si legge, «per la durata dell'unione» e dallo scioglimento dell'unione civile, anche in caso di morte di una delle parti, di conseguenza, discende la perdita automatica del cognome comune. E' chiaro che volendo questo il legislatore non ha voluto assegnare valenza anagrafica al cognome comune, come succede alle coppie unite in matrimonio

: il cognome d'uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporta un variazione anagrafica del cognome originario, che rimane uguale. Nel caso di donne coniugate o vedove le schede anagrafiche devono essere intestate al cognome da nubile. La non rilevanza anagrafica della scelta del cognome, dunque, non implica per gli uniti una violazione costituzionale dei loro diritti.

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