La cartella di pagamento ha finalità "recuperatoria" delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica

di Valeria Zeppilli - L'opposizione a una cartella di pagamento è inammissibile se la stessa è volta esclusivamente a far valere la mancata notifica tempestiva del verbale originario. Lo si legge nell'ordinanza numero 26843/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata) che, confermando quanto sancito dalle Sezioni unite con sentenza numero 22080/2017, hanno statuito che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, deve essere dichiarata l'inammissibilità di un'opposizione a una cartella di pagamento ove questa sia "finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto".

Finalità dell'opposizione

In tal modo la Corte ha superato alcune precedenti sentenze del 2003 (la numero 59 e la numero 12531), che ritenevano invece che dalla mancata notifica del verbale derivasse l'illegittimità dell'emissione della cartella. E lo hanno fatto esplicitamente sancendo che deve piuttosto affermarsi che l'opposizione alla cartella di pagamento abbia "finalità "recuperatoria" delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione".

Impugnazione cumulativa

Proprio tale finalità impedisce di dare all'impugnante la possibilità di scegliere se impugnare o meno l'atto presupposto e quello consequenziale cumulativamente, con la conseguenza che deve affermarsi che "alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare - seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti".

Nell'ambito delle opposizioni a sanzioni amministrative, ammettere l'impugnazione recuperatoria di una cartella equivale quindi ad ammettere una rimessione in termini per il rimedio giudiziario, il che vuol dire che solo se la pretesa sanzionatoria è contestata anche nel merito è possibile escludere che la nullità della notifica del verbale sia sanata se non sono allegate ulteriori difese che non era stato possibile proporre per la mancata cognizione tempestiva dell'atto presupposto.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 26843/2018
Valeria Zeppilli

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