La Cassazione conferma che per l'attività svolta in procedimenti de libertate la competenza a liquidare i compensi non è del Tribunale del riesame

di Valeria Zeppilli - Per la Corte di cassazione, in caso di gratuito patrocinio, il compenso dell'avvocato va determinato dal giudice del merito anche con riferimento all'incidente cautelare davanti al tribunale del riesame.

Come ricordato dalla sentenza numero 49139/2018 (qui sotto allegata), dopo un primo orientamento in cui si era ritenuto che fosse il giudice del riesame a dover provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio per l'attività svolta in procedimenti de libertate, i successivi arresti giurisprudenziali sono stati tutti nel senso di ritenere che il giudice che decide gli incidenti in materia cautelare non è giudice procedente competente a provvedere alla liquidazione dei predetti compensi, che spetta, quindi, al giudice del merito.

L'orientamento costante va confermato

Tale orientamento è rimasto costante nel tempo, anche a seguito dei diversi interventi normativi che si sono succeduti e che avrebbero potuto scalfirlo. L'unica disciplina normativa sopravvenuta con la quale non si era confrontato prima d'ora era quella rappresentata dal comma 3-bis dell'articolo 83 del d.p.r. numero 115/2002, aggiunto dalla legge numero 208/2015.

Anche questo intervento, però, per la Corte non è tale da attribuire la competenza a liquidare i compensi per l'attività nei procedimenti de libertate al giudice del riesame. Si tratta, infatti, di una "norma volta, non a introdurre una innovativa regola di competenza rispetto a quella emergente dal testo normativo e dai ripercorsi consolidati principi di diritto, ma a specificare … la «tempistica» della liquidazione, che, in funzione di contenimento dei tempi di definizione del sub-procedimento di liquidazione, è demandata all'autorità giudiziaria che ha proceduto (al giudizio) e che vi provvederà con la «la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»".

Corte di cassazione testo sentenza numero 49139/2018
Valeria Zeppilli

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