Ai sensi dell'art. 3, co. 3 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 il sequestro giudiziario di azioni può eseguirsi unicamente “sul titolo” mediante diretta apprensione della chartula da parte dell'ufficiale giudiziario laddove l'annotazione sul libro soci è adempimento successivo all'esecuzione del sequestro, idoneo ed opportuno per rendere il vincolo opponibile alla società e ai terzi ma non indispensabile all'attuazione della misura.
ORDINANZA
premesso che C. S.r.l., socia al 10% di C. F. S.p.A, con ricorso promosso ante causam nei confronti di A. G. H. B.V., socia della medesima società al 25%, ha chiesto che fosse disposto il sequestro giudiziario ex art. 670 I co. c.p.c. di n. 40.835 azioni C. F. S.p.A. già di proprietà di A. G. H. B.V., esponendo di aver esercitato, in data 21.11.2005, il diritto di prelazione previsto dall’art.6 dello statuto C. F. S.p.A. ma di non aver ottenuto in seguito il trasferimento del pacchetto azionario per mancato accordo in ordine al prezzo della compravendita, per diversa interpretazione della clausola statutaria relativa alla determinazione del prezzo delle azioni nell’esercizio della prelazione per le ipotesi di cessione di partecipazioni azionarie,
rilevato che A. G. H. B.V. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l’insussistenza del fumus boni iuris della pretesa azionata, per non avere la C. S.r.l. esercitato il diritto di prelazione alle condizioni previste dallo statuto, nonché l’assenza di periculum in mora, non potendo la vendita della partecipazione azionaria di un socio di minoranza della società C. F. S.p.A. pregiudicare l’autonomia operativa e gestionale della società,
osservato che è intervenuta in giudizio la società C. F. S.p.A., pur senza prendere posizione, nel merito, in ordine alle reciproche posizioni delle parti ed asserendo la legittimità del proprio intervento, in considerazione del grave danno che sarebbe potuto alla stessa derivare dallo stato di incertezza della proprietà azionaria,
considerato che il giudice del procedimento d’urgenza, dott. Attilio Dell’Aringa, con ordinanza del 9.2.2006, ha autorizzato il sequestro giudiziario della partecipazione sociale costituita dalle n. 40.835 azioni di C. F. S.p.A. rispetto alle quale la C. S.r.l. ha dichiarato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, disponendo l’esecuzione del sequestro mediante inscrizione nel libro soci della C. F. S.p.A. e designando un custode con poteri di ordinaria amministrazione e, in particolare, con potere di chiedere l’annullamento o il frazionamento del certificato azionario di complessive n. 286.250 azioni posto in vendita da A. G. H. B.V., nonché la sua sostituzione con più certificati, di cui uno di n. 40.835 azioni, e la girata e consegna di quest’ultimo al custode,
letto il reclamo proposto da A. G. H. B.V. con cui si chiede la riforma del provvedimento adottato, ribadendo l’insussistenza dei presupposti per il provvedimento cautelare richiesto ed in primis insistendo nell’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano, dovendosi il provvedimento di sequestro su azioni eseguire mediante apprensione del titolo,
lette altresì le considerazioni svolte nella comparsa di costituzione della società reclamata e della terza intervenuta con cui è chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento di sequestro,
considerato che ai sensi dell’art. 669 ter III co. c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 10 della L. 218/95, se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice che sarebbe competente per materia o per valore del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare,
osservato, con riguardo al luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare, che devono essere disattese le valutazioni espresse dal primo giudice, apparendo inequivoco il testo dell’art. 3, co.3 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 nonché comunque la regola generale dell’art. 1997 c.c., per cui il sequestro giudiziario di azioni deve eseguirsi “sul titolo” e non vi sono ragioni per derogare al caso di specie alla modalità di esecuzione imposta dalla legge, essendo pacifica la sussistenza presso la A. G. H. B.V. di un certificato azionario comprensivo delle azioni per le quali è chiesta l’autorizzazione al sequestro,
rilevato che detta modalità di attuazione, giustificabile come logica conseguenza dell’incorporazione del diritto nel titolo, si estrinseca nella diretta apprensione della chartula da parte dell’ufficiale giudiziario (artt. 605, 606 c.p.c.), annotazione del vincolo sul titolo e successivo affidamento al custode nominato dal giudice (Cass. 22 febbraio 1952 n. 477),
considerato per contro che l’annotazione a libro soci è adempimento successivo all’esecuzione del sequestro, idoneo ed opportuno per rendere il vincolo opponibile alla società e ai terzi, e questo a mente dell’art. 2024 c.c., ma non indispensabile all’attuazione della misura,
ritenuto che la sussistenza di un unico certificato azionario rappresentativo di n. 286.250 azioni C. F. S.p.A. non costituisca impedimento alla modalità di esecuzione del sequestro sopra individuata, atteso che comunque potrebbe procedersi, su istanza del custode, a ciò espressamente autorizzato, al frazionamento del certificato azionario in due o più certificati, uno dei quali rappresentativo delle n. 40.835 azioni C. F. S.p.A. oggetto di sequestro,
rilevato che, con riferimento all’ulteriore criterio determinativo della giurisdizione, nella specie, il giudice italiano non è neppure competente a conoscere la causa di merito in quanto, anche qualora si ritenesse invalida la clausola compromissoria prevista dall’art. 24 dello statuto C. F. S.p.A. – e questo a mente dell’art. 34 D.L. 17.1.2003 n. 5 -, la competenza dovrebbe determinarsi in favore dell’Olanda ai sensi dell’art. 3 L. 31 maggio 1995 n. 218 e quindi dell’art.2 e art.5 del Regolamento CE n.44/2001,
considerato, in particolare, che non può trovare applicazione il disposto dell’art. 6 n.1 del Regolamento CE n. 44/2001, invocato da parte reclamata, posto che la controversia di merito instauranda avrà come oggetto principale l’accertamento della proprietà delle n. 40.835 azioni C. F. S.p.A. sopra le quali la ricorrente ha esercitato la prelazione e la richiesta di condanna di A. G. H. B.V. alla consegna delle stesse, mentre le accessorie domande che C. S.r.l. ha dichiarato di voler svolgere in sede di merito nei confronti di C. F. S.p.A. (neppure convenuta nel giudizio cautelare), risultano talmente generiche, eventuali ed ipotetiche che non possono condurre alla conseguenza di superare le norme convenzionali che escludono la giurisdizione del giudice italiano in funzione delle domande proposte contro il convenuto reale, l'unico convenuto reale che è A. G. H. B.V.. Appare, peraltro, a questo Tribunale estremamente probabile che parte attrice abbia prospettato la proposizione di domande nella causa di merito anche nei confronti della C. F. S.p.A. - soprattutto se si considera che detta prospettazione è stata avanzata solo in sede di udienza di discussione in ordine all’istanza cautelare, dopo che il convenuto si era costituito eccependo il difetto di giurisdizione – al limitato scopo di sottrarre l'unico vero convenuto alla giurisdizione dello Stato in cui esso ha sede,
valutata dunque la carenza di giurisdizione del giudice adito, dovendo la causa di merito che seguirà essere introdotta in Olanda ed il provvedimento cautelare richiesto essere eseguito in Olanda, presso la sede di A. G. H. B.V.,
ritenuto che la complessità della vicenda renda equa la compensazione tra le parti delle spese di lite,
p.q.m.
in accoglimento del reclamo proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito,
compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Mantova, 30 marzo 2006
Il Presidente
Dott.Giovanni Scaglioni
Leggi il provvedimento
Tribunale di Mantova, ordinanza 30 marzo 2006, Pres. G. Scaglioni, Rel. Laura De Simone.ORDINANZA
premesso che C. S.r.l., socia al 10% di C. F. S.p.A, con ricorso promosso ante causam nei confronti di A. G. H. B.V., socia della medesima società al 25%, ha chiesto che fosse disposto il sequestro giudiziario ex art. 670 I co. c.p.c. di n. 40.835 azioni C. F. S.p.A. già di proprietà di A. G. H. B.V., esponendo di aver esercitato, in data 21.11.2005, il diritto di prelazione previsto dall’art.6 dello statuto C. F. S.p.A. ma di non aver ottenuto in seguito il trasferimento del pacchetto azionario per mancato accordo in ordine al prezzo della compravendita, per diversa interpretazione della clausola statutaria relativa alla determinazione del prezzo delle azioni nell’esercizio della prelazione per le ipotesi di cessione di partecipazioni azionarie,
rilevato che A. G. H. B.V. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito l’insussistenza del fumus boni iuris della pretesa azionata, per non avere la C. S.r.l. esercitato il diritto di prelazione alle condizioni previste dallo statuto, nonché l’assenza di periculum in mora, non potendo la vendita della partecipazione azionaria di un socio di minoranza della società C. F. S.p.A. pregiudicare l’autonomia operativa e gestionale della società,
osservato che è intervenuta in giudizio la società C. F. S.p.A., pur senza prendere posizione, nel merito, in ordine alle reciproche posizioni delle parti ed asserendo la legittimità del proprio intervento, in considerazione del grave danno che sarebbe potuto alla stessa derivare dallo stato di incertezza della proprietà azionaria,
considerato che il giudice del procedimento d’urgenza, dott. Attilio Dell’Aringa, con ordinanza del 9.2.2006, ha autorizzato il sequestro giudiziario della partecipazione sociale costituita dalle n. 40.835 azioni di C. F. S.p.A. rispetto alle quale la C. S.r.l. ha dichiarato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, disponendo l’esecuzione del sequestro mediante inscrizione nel libro soci della C. F. S.p.A. e designando un custode con poteri di ordinaria amministrazione e, in particolare, con potere di chiedere l’annullamento o il frazionamento del certificato azionario di complessive n. 286.250 azioni posto in vendita da A. G. H. B.V., nonché la sua sostituzione con più certificati, di cui uno di n. 40.835 azioni, e la girata e consegna di quest’ultimo al custode,
letto il reclamo proposto da A. G. H. B.V. con cui si chiede la riforma del provvedimento adottato, ribadendo l’insussistenza dei presupposti per il provvedimento cautelare richiesto ed in primis insistendo nell’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano, dovendosi il provvedimento di sequestro su azioni eseguire mediante apprensione del titolo,
lette altresì le considerazioni svolte nella comparsa di costituzione della società reclamata e della terza intervenuta con cui è chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento di sequestro,
considerato che ai sensi dell’art. 669 ter III co. c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 10 della L. 218/95, se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice che sarebbe competente per materia o per valore del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare,
osservato, con riguardo al luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare, che devono essere disattese le valutazioni espresse dal primo giudice, apparendo inequivoco il testo dell’art. 3, co.3 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 nonché comunque la regola generale dell’art. 1997 c.c., per cui il sequestro giudiziario di azioni deve eseguirsi “sul titolo” e non vi sono ragioni per derogare al caso di specie alla modalità di esecuzione imposta dalla legge, essendo pacifica la sussistenza presso la A. G. H. B.V. di un certificato azionario comprensivo delle azioni per le quali è chiesta l’autorizzazione al sequestro,
rilevato che detta modalità di attuazione, giustificabile come logica conseguenza dell’incorporazione del diritto nel titolo, si estrinseca nella diretta apprensione della chartula da parte dell’ufficiale giudiziario (artt. 605, 606 c.p.c.), annotazione del vincolo sul titolo e successivo affidamento al custode nominato dal giudice (Cass. 22 febbraio 1952 n. 477),
considerato per contro che l’annotazione a libro soci è adempimento successivo all’esecuzione del sequestro, idoneo ed opportuno per rendere il vincolo opponibile alla società e ai terzi, e questo a mente dell’art. 2024 c.c., ma non indispensabile all’attuazione della misura,
ritenuto che la sussistenza di un unico certificato azionario rappresentativo di n. 286.250 azioni C. F. S.p.A. non costituisca impedimento alla modalità di esecuzione del sequestro sopra individuata, atteso che comunque potrebbe procedersi, su istanza del custode, a ciò espressamente autorizzato, al frazionamento del certificato azionario in due o più certificati, uno dei quali rappresentativo delle n. 40.835 azioni C. F. S.p.A. oggetto di sequestro,
rilevato che, con riferimento all’ulteriore criterio determinativo della giurisdizione, nella specie, il giudice italiano non è neppure competente a conoscere la causa di merito in quanto, anche qualora si ritenesse invalida la clausola compromissoria prevista dall’art. 24 dello statuto C. F. S.p.A. – e questo a mente dell’art. 34 D.L. 17.1.2003 n. 5 -, la competenza dovrebbe determinarsi in favore dell’Olanda ai sensi dell’art. 3 L. 31 maggio 1995 n. 218 e quindi dell’art.2 e art.5 del Regolamento CE n.44/2001,
considerato, in particolare, che non può trovare applicazione il disposto dell’art. 6 n.1 del Regolamento CE n. 44/2001, invocato da parte reclamata, posto che la controversia di merito instauranda avrà come oggetto principale l’accertamento della proprietà delle n. 40.835 azioni C. F. S.p.A. sopra le quali la ricorrente ha esercitato la prelazione e la richiesta di condanna di A. G. H. B.V. alla consegna delle stesse, mentre le accessorie domande che C. S.r.l. ha dichiarato di voler svolgere in sede di merito nei confronti di C. F. S.p.A. (neppure convenuta nel giudizio cautelare), risultano talmente generiche, eventuali ed ipotetiche che non possono condurre alla conseguenza di superare le norme convenzionali che escludono la giurisdizione del giudice italiano in funzione delle domande proposte contro il convenuto reale, l'unico convenuto reale che è A. G. H. B.V.. Appare, peraltro, a questo Tribunale estremamente probabile che parte attrice abbia prospettato la proposizione di domande nella causa di merito anche nei confronti della C. F. S.p.A. - soprattutto se si considera che detta prospettazione è stata avanzata solo in sede di udienza di discussione in ordine all’istanza cautelare, dopo che il convenuto si era costituito eccependo il difetto di giurisdizione – al limitato scopo di sottrarre l'unico vero convenuto alla giurisdizione dello Stato in cui esso ha sede,
valutata dunque la carenza di giurisdizione del giudice adito, dovendo la causa di merito che seguirà essere introdotta in Olanda ed il provvedimento cautelare richiesto essere eseguito in Olanda, presso la sede di A. G. H. B.V.,
ritenuto che la complessità della vicenda renda equa la compensazione tra le parti delle spese di lite,
p.q.m.
in accoglimento del reclamo proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito,
compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Mantova, 30 marzo 2006
Il Presidente
Dott.Giovanni Scaglioni




