Il decreto legislativo attuativo della riforma penale approvato dal Governo nei giorni scorsi modifica l'ordinamento penitenziario, semplifica i procedimenti, e garantisce la presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza

di Lucia Izzo - Lo scorso 27 settembre, il Consiglio dei Ministri ha provveduto ad approvare in via definitiva cinque decreti legislativi, attuativi della riforma penale 2017 (riforma Orlando).


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I provvedimenti riformano sotto diversi punti di vista l'ordinamento penitenziario, innovando anche casellario giudiziale (leggi Casellario giudiziale: le novità della riforma), spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione ed esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.


In riferimento all'ordinamento penitenziario (testo qui sotto allegato), vengono riformate l'assistenza sanitaria al fine di garantire prestazioni tempestive e appropriate e le disposizioni sulla vita penitenziaria e vengono semplificati i procedimenti per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza.

In particolare, il procedimento di sorveglianza viene modificato nell'ottica di una complessiva accelerazione, mentre specifiche disposizioni sono poste a presidio del principio all'imparzialità dell'amministrazione, con il fine di combattere le discriminazioni all'interno delle strutture, specie quelle di genere e basate sull'orientamento sessuale dei detenuti.

Ordinamento penitenziario: semplificazione dei procedimenti

Il decreto reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti disciplinati tanto dall'ordinamento penitenziario quanto dal codice di procedura penale.


Tra gli interventi di maggior rilievo, la riforma distingue le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva, prevedendo, prima della condanna definitiva l'intervento del giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito) e dopo, a seconda dei casi, del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza.

Ancora, la riforma amplia casi in cui il tribunale di sorveglianza procede con rito semplificato e reca modifiche all'art. 678 c.p.p. sul procedimento di sorveglianza affinché questo "garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza".

Procedimento di sorveglianza e pubblicità dell'udienza

A tal proposito, si prevede che, qualora ne faccia richiesta l'interessato, l'udienza si svolge in forma pubblica, eccetto i casi in cui il giudice disponga l'udienza a porte chiuse.


L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, dovrà contenere, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. La partecipazione all'udienza avviene a distanza tramite collegamento audiovisivo quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice.

Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge.

Benefici penitenziari: anche l'avvocato può proporre istanza

Recependo una prassi diffusa, il decreto provvede a inserire l'avvocato difensore tra i soggetti che possono proporre l'istanza per la concessione di benefici penitenziari, ad esempio le misure alternative al carcere, i permessi o le licenze.

Misure alternative: nuova procedura a contraddittorio eventuale

La riforma, introduce una nuova procedura semplificata e a contraddittorio eventuale per la concessione in via provvisoria delle misure alternative alla detenzione richieste, quando la pena da scontare, anche residua, non sia superiore a un anno e sei mesi.

Nelle ipotesi relative a un tetto di pena (anche residua) non superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le misure alternative, il presidente del tribunale di sorveglianza designa un magistrato relatore, al quale è consentito, ove ne sussistano i presupposti, concedere in via provvisoria, con ordinanza adottata senza formalità, la misura richiesta.

L'ordinanza è comunicata al PM e notificata all'interessato e al difensore, i quali sono legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni.

Trasferimenti presso strutture sanitarie esterne: chi decide?

La riforma, inoltre, si occupa anche di riformare le regole sulla competenza in caso di provvedimenti in materia sanitaria: ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati negli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente.

Invece, prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari; la competenza è del pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza.

Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza, che può delegare il direttore dell'istituto.

Risarcimento e reclamo per inumana detenzione

Per quanto riguarda i reclami giurisdizionali per la tutela dei diritti dei detenuti e i risarcimenti per inumana detenzione, il nuovo testo stabilisce che venga dato avviso anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, la quale potrà può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste.

Vita all'interno del carcere: tutelate donne e stranieri

Parte del provvedimento dedica attenzione alla vita all'interno del carcere dettando misure che puntano ad integrare i reclusi stranieri: tra queste emerge la garanzia ad un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso nonché l'inserimento, tra il personale dell'amministrazione degli istituti penitenziari, dei mediatori culturali e degli interpreti.

Ulteriori disposizioni sono volte invece a considerare gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute. La riforma, inoltre, integra le disposizioni dell'ordinamento penitenziario con la finalità di garantire il rispetto della dignità umana e la conformità della vita penitenziaria a quella esterna.

Vanno in questa direzione le previsioni circa l'ampliamento delle ore minime che i detenuti possono trascorrere all'aperto, la richiesta prossimità tra l'istituto penitenziario e la famiglia del recluso, le specifiche tutele per i reclusi esposti a minaccia di soprusi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, l'ampliamento dei diritti di informazione e comunicazione.

Decreto Legislativo Ordinamento Penitenziario

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