Recentemente pronunciatasi in merito alla questione di un figlio conteso dai genitori residenti in due città diverse, la Suprema Corte, con Ordinanza n.2171/2006, conformandosi ad un orientamento ormai consolidato, ha stabilito che "in materia di provvedimenti relativi alla potestà genitoriale, la competenza territoriale appartiene al Tribunale per i minorenni del luogo dove il minore deve ritenersi abiti abitualmente al momento della domanda, senza che rilevino i trasferimenti contingenti e temporanei o la mera residenza anagrafica del minore; che tale competenza è funzionale e rende pertanto inapplicabili le regole sulla litispendenza di procedimenti identici dinanzi a giudici diversi; che la ratio di tale competenza è da ravvisarsi nella circostanza che i procedimenti in materia di potestà genitoriale si svolgono nell'esclusivo interesse del minore, al quale deve restare subordinato l'interesse di ciascun genitore e che l'interesse del minore è più facilmente accertabile da parte del Tribunale dove egli ha la sua dimora abituale che non da quello del luogo ove il bambino abbia dimorato prvalentemente nell'insieme della sua vita pregressa".

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