La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 37321/2008) ha stabilito che non è reato se il padre separato, prima che diventi ufficiale l'affidamento alla madre, porta via con sé il figlio per trascorrere con lui un po' di tempo. La Corte ha infatti precisato che "in assenza di un provvedimento del giudice di affidamento del minore ad uno dei genitori con conseguente attribuzione della potestà genitoriale in via esclusiva al genitorie affidatario, la predetta potestà spetta, invero, ad entrambi i genitori che sono contitolari dei poteri - doveri disciplinati dall'articolo 316 c.c. Ciò ovviamente non significa che in caso di sottrazione di un minore ad opera di uno dei due titolari della potestà genitoriale in danno dell'altro non sia configurabile il delitto di cui all'articolo 574 c.p."
"Tuttavia - prosegue la Corte - affinché la condotta di uno dei due coniugi possa integrare l'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 574 c.p., è necessario che il comportamento dell'agente porti ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro genitore, così da impedirgli l'esercizio della funzione educativa ed i poteri inerenti all'affidamento - affidamento de jure che comunque nel caso di specie non vi era ancora stato - rendendogli impossibile l'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore stesso e della società".
Infine, hanno aggiunto gli Ermellini "dal momento che il delitto di cui all'art. 574 c.p. è plurioffensivo in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà del genitore, ma anche quello del figlio a vivere nell'habitat naturale, per integrare il delitto contestato è necessario che l'agente prende con sé il figlio, contro la volontà dell'altro genitore, per un periodo di tempo rilevante, tanto da impedire all'altro genitore di esplicare la propria potestà e di sottrarre il bambino dal luogo di abituale dimora".

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