La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7008/2006) ha stabilito che la sanzione della sospensione della patente può essere comminata al trasgressore solo in caso di contestazione immediata della violazione. Ha precisato infatti la Corte che l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e l'art. 196 C.d.S. "stabiliscono un principio generale in base al quale degli illeciti amministrativi punibili col pagamento di una somma di danaro rispondono, in solido con il trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di diritto di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà". La Corte ha però precisato che tale principio non risulta applicabile con riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista nel caso di superamento di oltre quaranta Km/h del limite di velocità, ove questo sia accertato mediante apparecchiatura autovelox
e non contestato immediatamente e pertanto "richiamato in via generale il principio della personalità della responsabilità amministrativa sancito dall'art. 3 della stessa legge n. 689, occorre considerare che la sanzione della sospensione della patente in esame ha carattere schiettamente personale, rispetto alla quale dunque non è applicabile il richiamato principio di solidarietà affermato dai citati artt. 6 e 196 (Corte Cost. 2005/27)". Nella decisione i Giudici del Palazzaccio hanno poi precisato che solo le "sanzioni aventi carattere della patrimonialiatà, in quanto tali suscettibili di essere oggetto del regime di solidarietà passiva coinvolgente il proprietario del veicolo, mentre nella specie la sanzione della sospensione della patente ha natura afflittiva, ed incide sulla legittimazione alla guida, così gravando sull'atto amministrativo di abilitazione".
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