L'assistenza al disabile non deve essere intesa in senso restrittivo, ma ricomprende anche il compimento di una serie di commissioni nell'interesse dell'assistito al di fuori del suo domicilio

di Valeria Zeppilli - Il lavoratore che si avvale dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere il familiare disabile ma per dedicarsi ad altre attività personali, pone in essere un comportamento che integra l'ipotesi dell'abuso di diritto. La sua condotta, infatti, è lesiva della buona fede e priva ingiustamente il datore di lavoro della prestazione lavorativa.

Non solo. Nei confronti dell'ente di previdenza tale comportamento si configura come un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale.

Ma quando si può parlare di attività personali incompatibili con i permessi di cui alla legge 104?

Va bene fare la spesa

La risposta va data valutando, di volta in volta, le circostanze del caso concreto.

Ad esempio, con la recente ordinanza numero 23891/2018 qui sotto allegata, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha escluso che vi sia stata una finalizzazione a scopi personali delle ore di permesso da parte di un lavoratore che, durante l'assenza dal lavoro, aveva fatto la spesa, utilizzato lo sportello Postamat, incontrato un geometra e un architetto.

Il giudice del merito aveva ricollegato tali attività, in base alle prove raccolte, a specifici interessi e utilità dei congiunti assistiti; per la Cassazione si tratta di una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità e che va pertanto confermata.

Commissioni nell'interesse del disabile

In buona sostanza, sebbene l'utilizzo dei permessi a scopo personale sia una condotta censurabile e connotata da disvalore sociale, non può comunque ritenersi che l'assistenza al familiare disabile, alla base dei permessi previsti dalla legge 104, debba essere intesa solo come assistenza personale presso il suo domicilio.

Di conseguenza, rientra tra le attività che si possono compiere durante i permessi, e che non legittimano il licenziamento per giusta causa del dipendente, anche il compiere commissioni di vario genere nell'interesse dell'assistito.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 23891/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: