Le Sezioni unite penali chiariscono che la cessione di droghe diverse non esclude l'ipotesi meno grave

di Redazione - Ipotesi di lieve entità anche per il pusher che spaccia sostanze stupefacenti diverse. Lo hanno affermato le Sezioni Unite Penali con l'informazione provvisoria n. 21/2018 (sotto allegata).

La questione controversa era la seguente: "se la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, e , in caso negativo, se tale reato possa concorrere con le fattispecie previste ai commi 1 e 4 del medesimo art. 73".

Per la S.C., la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità nello spaccio non è ostacolata dalla diversità delle droghe spacciate.

"La diversità di sostanze stupefacenti - scrivono infatti dal Palazzaccio - non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, il cui concorso con quelli previsti dai commi precedenti del medesimo articolo dipende dalle circostanze del fatto".

Sezioni Unite Penali, informazione provvisoria n. 21/2018

Foto: 123rf.com
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