Ricorda la Cassazione che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato
di Redazione - Il licenziamento intimato nel corso del periodo di prova non deve essere motivato. Lo ha ribadito la Cassazione, con la recente ordinanza n. 18268/2018 (sotto allegata), pronunciandosi sulladeclaratoria del licenziamento intimato a un lavoratore e confermando la decisione d'appello.

Il patto di prova

Bocciando il ricorso dell'uomo, la Suprema Corte coglie l'occasione di ripercorrere la giurisprudenza in materia di "patto di prova" chiarendo innanzitutto che "nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo". Conseguentemente, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le stesse parti, "è ammissibile solo se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute" (cfr. Cass. n. 15059/2015).

Il principio in questione, relativamente alla fattispecie in esame, in cui il patto di prova riguardi una prestazione con mansioni di eguale contenuto resa in successione in favore di differenti datori di lavoro nell'appalto, chiarisce la Corte, "deve comunque confrontarsi con l'eguale necessità che vi sia la possibilità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute".

Per cui, risulta coerente la valutazione del giudice d'appello che ha considerato legittimo, nella specie, il patto di prova inserito in un contratto di nuova stipulazione che, se pur operante nel contesto dell'appalto, lascia inalterata la necessità di valutazione del permanere degli elementi di qualificazione della prestazione lavorativa ivi compreso il vincolo fiduciario, soprattutto in presenza di differenti datori di lavoro.

Licenziamento durante periodo di prova: no motivazione

Da qui, rigettando il ricorso, la formulazione del principio di diritto secondo cui "il licenziamento

intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova"(cfr. Cass. n. 1180/2017).

Cassazione ordinanza n. 18268/2018

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