Cos'è la giunta per le autorizzazioni a procedere. Come funziona e quali compiti svolge uno dei più importanti organi collegiali della Camera

Guida diritto costituzionale

di Valeria Zeppilli - La Camera dei deputati è composta, tra gli altri, di alcuni organi collegiali permanenti, denominati giunte, ai quali sono assegnati compiti volti a garantire il corretto funzionamento del Parlamento e a preservarne l'autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato.

Tali organi, che, quindi, hanno funzioni tecniche e non legislative o di controllo politico, sono la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e la Giunta per le autorizzazioni a procedere.

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Soffermiamoci su quest'ultima, analizzando come funziona e quali compiti svolge:

Indice:

Cos'è la Giunta per le autorizzazioni a procedere

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La Giunta per le autorizzazioni è l'organo incaricato di valutare le richieste del magistrato che intenda procedere all'arresto o alle altre limitazioni della libertà personale di un deputato. Si ricorda che, a seguito della riforma che ha investito l'articolo 68 della Costituzione nel 1993, non è più necessaria l'autorizzazione della Camera per svolgere le indagini su un membro della Camera.

La Giunta, inoltre, esamina le questioni circa l'insindacabilità parlamentare (vai alla guida Insindacabilità parlamentare) ed è competente a concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, necessaria per sottoporre i ministri che sono anche deputati a procedimento penale per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. A tale ultimo proposito va precisato che, se i ministri non sono parlamentari o sono senatori, la competenza è del Senato.

Com'è composta

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La Giunta per le autorizzazioni è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena sono stati costituiti i Gruppi parlamentari. La circostanza che non siano questi ultimi a designare i componenti della Giunta è una conseguenza del carattere tecnico di tale organo. Il Presidente, in ogni caso, tiene conto dell'esigenza di rappresentare adeguatamente i vari Gruppi.

Il Presidente, i Vicepresidenti e i Segretari della Giunta per le autorizzazioni sono eletti al suo interno.

Al contrario di quanto avviene per le Commissioni permanenti, non è previsto il rinnovo al termine del primo biennio della legislatura.

La Giunta, una volta composta, esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che è prima sottoposto all'esame della Giunta per il Regolamento ed è poi approvato dalla Camera.

Le richieste di sottoposizione a procedimento penale

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Quando riceve una richiesta di sottoposizione a procedimento penale o è interessata di un provvedimento coercitivo della libertà personale o domiciliare dei deputati, la Giunta ne riferisce all'Assemblea entro trenta giorni dalla trasmissione (che è fatta dal Presidente della Camera).

Per ciascun caso deve formulare una proposta di concessione o diniego di autorizzazione, corredata di una relazione, e, prima di deliberare, deve invitare il deputato a fornire i chiarimenti opportuni.

A prevederlo è l'articolo 18 del Regolamento della Camera che dispone che, se il predetto termine sia decorso senza che la Giunta abbia presentato la relazione o richiesto la proroga, il Presidente della Camera nomina un relatore, scegliendolo tra i componenti della Giunta, lo autorizza a riferire oralmente e iscrive la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui il termine è scaduto.

Attività dell'assemblea

Investita della questione l'Assemblea, venti deputati hanno la possibilità di formulare delle proposte motivate che differiscano dalle conclusioni della Giunta sino a che la discussione non sia conclusa.

Se non sono state formulate proposte diverse e la Giunta ha proposto la concessione dell'autorizzazione, l'Assemblea non vota e tali conclusioni si intendono approvate. Se, però, l'oggetto dell'esame riguarda una richiesta di autorizzazione relativa a un provvedimento comunque coercitivo della libertà personale o domiciliare, l'assemblea è tenuta sempre a deliberare.

Vilipendio delle assemblee legislative

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La procedura appena descritta si applica anche nel caso in cui l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato riguardi il reato di vilipendio delle assemblee legislative.

In tal caso, tuttavia, è possibile per la Giunta incaricare uno o più componenti ai quali affidare il compito di esaminare la questione insieme a soggetti incaricati dalla Giunta competente del Senato.

Giunta per le autorizzazioni a procedere e reati di cui all'art. 96 Cost.

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La Giunta per le autorizzazioni si interessa anche delle richieste di sottoposizione a procedimento penale per i reati commessi dai ministri deputati, anche se cessati dalla carica, nell'esercizio delle loro funzioni.

Una volta ricevuta la richiesta, la Giunta riferisce all'Assemblea con relazione scritta, entro massimo trenta giorni da quando il Presidente della Camera le ha trasmesso gli atti. Prima di deliberare, tuttavia, la Giunta invita l'interessato a fornire chiarimenti, consentendogli, previa richiesta, di visionare gli atti del procedimento.

A meno che non ritenga che la richiesta di autorizzazione non sia di competenza della Camera (nel qual caso propone la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria), la Giunta propone la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

Anche in questo caso, se la relazione non è presentata nei termini, il Presidente della Camera nomina un relatore tra i componenti della Camera, autorizzandolo a riferire oralmente all'assemblea, e iscrive la richiesta al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine.

Resta fermo che se non è comunque possibile assicurare che l'assemblea si riunisca entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente, come previsto dalla legge costituzionale numero 1/1989, entro tale termine va convocata la Camera che delibererà sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

Attività dell'assemblea

Prima che si concluda la discussione in Assemblea, è data la possibilità a venti deputati o a uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza di formulare delle proposte che si discostino dalle conclusioni della Giunta.

Se la Giunta ha proposto la concessione dell'autorizzazione e non sono state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni e si intendono approvate le conclusioni della Giunta.

La deliberazione dell'Assemblea è separata nel caso in cui l'autorizzazione a procedere riguardi più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato.

Richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 10, co. 1, l. cost. 1/1989

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Un ulteriore campo di attività della Giunta per le autorizzazioni è quello relativo alle autorizzazioni richieste dall'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale numero 1/1989 con riferimento ai reati indicati dall'articolo 96 Costituzione per le misure limitative della libertà personale, le intercettazioni telefoniche, il sequestro, la violazione di corrispondenza e le perquisizioni personali o domiciliari.

In tale ipotesi, il termine assegnato alla Giunta per riferire all'Assemblea è di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera.

Anche in questo caso, prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire chiarimenti e, se ritiene invece che alla Camera non spetti deliberare, propone la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

La proposta di concessione o diniego di autorizzazione è fatta con relazione e l'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta.

La disciplina per la richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno è la stessa vista in generale per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

Vedi anche le guide:

- Insindacabilità parlamentare

- La critica politica

Valeria Zeppilli

Foto: studiocataldi.it
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