Legittimo il licenziamento del dipendente che, consapevole del pericolo in virtù della sua esperienza, abbandona la guida del treno che viaggia a 250 km/h

di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con la sentenza n. 20931/2018 (sotto allegata), condividendo quanto deciso dal giudice di secondo grado, ha considerato legittimo il licenziamento dell'addetto alla guida di un treno che, per ben due volte, anche se per brevissimo tempo, abbandonava la sua postazione. Con la sua condotta il conducente ha esposto il treno e i suoi passeggeri al pericolo di un incidente, evitabile, a giudizio della Corte, in considerazione della sua lunga esperienza lavorativa. La gravità del danno arrecato a Trenitalia risulta tanto più grave, per il fatto che l'abbandono della postazione di guida è stato notato e rilevato dai passeggeri seduti in prima classe.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello di Napoli accoglieva il reclamo di Trenitalia S.p.a avverso la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente per "abbandono, durante la guida del Freccia Argento per due volte della cabina di guida, mentre il treno viaggiava a una velocità di 250 km orari, la prima volta per ottenere un quotidiano e la seconda per richiedere un drink alla addetta al servizio di ristorazione." Secondo la Corte la condotta del lavoratore integrava la fattispecie di cui all'art. 64 del CCNL contestata dall'azienda, dal punto di vista materiale e psicologico. Nel corso del processo, infatti, era emerso incontestabilmente che:

  • quando il dipendente abbandonava la sua postazione era l'unico conducente presente nella cabina di guida;
  • in entrambi i momenti in cui lasciava la postazione, il treno viaggiava a una velocità minima di 250 km orari;
  • la porta della cabina da cui il lavoratore si affacciava per fare le sue richieste era divisa dal posto di guida da un piccolo corridoio di servizio, a distanza di più di tre metri;
  • il regolamento vietava assolutamente al personale addetto alla guida, di abbandonare il posto;
  • il sistema di rilevazione automatico della presenza di ostacoli non funzionava.

La Corte escludeva poi che la nozione di "abbandono" non fosse integrata, anche se di durata minima. Dal punto di vista psicologico infine il giudice di secondo grado riteneva che il lavoratore fosse consapevole sia di violare un divieto sia dei rischi a cui esponeva il mezzo e i suoi passeggeri "e che il forte pregiudizio per l'azienda, connesso alla possibilità di un incidente di un convoglio lanciato a 250 km/h, con a bordo 400 passeggeri, era acuito dal fatto che l'abbandono del posto di guida veniva notato dai passeggeri del vagone di prima classe, prospiciente alla porta della cabina di guida."

Legittimo licenziare il dipendente che abbandona la guida del treno

Il lavoratore ricorre in Cassazione, che rigetta il ricorso con sentenza n. 20931/2018, respingendo tutti motivi principalmente per le ragioni che si vanno a elencare.

  • I rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello per aver ritenuto erroneamente non contestata la velocità di marcia del treno mancano di decisitivà e specificità. Inammissibile anche il rilievo mosso alla nozione di "abbandono del posto di lavoro" fondata sulla nozione contenuta nel regolamento aziendale, che non è stato né trascritto, né indicato specificamente tra i documenti prodotti.
  • La Corte d'appello ha osservato correttamente che "l'ipotesi contrattuale prevede una condotta di mero pericolo (« violazioni [...] che possano arrecare») che, sul piano soggettivo dell'elemento psicologico, è integrata dal dolo generico, ovvero dalla consapevole scelta di violare la legge, i regolamenti o i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro, non essendo, invece, richiesto che il comportamento sia dettato dallo scopo specifico di arrecare un forte pregiudizio all'azienda o a terzi."
  • Sull'omissione di qualunque valutazione e motivazione della gravità della condotta e, quindi, della proporzionalità della sanzione, la Cassazione ritiene la Corte d'appello abbia tenuto conto di tutti gli aspetti oggetti e soggettivi del fatto "vale a dire del danno arrecato, dell'intensità del dolo o del grado della colpa, dei precedenti disciplinari nonché di ogni altra circostanza tale da incidere in concreto sulla valutazione del livello di lesione del rapporto fiduciario tra le parti". Sulla valutazione della gravità della condotta la Corte ha valorizzato, in particolare, la lunga esperienza del conducente, che lo rendeva ancora più consapevole dei rischi a cui stava esponendo il mezzo e i suoi passeggeri.
  • Infine nel valutare il forte pregiudizio relativo al pericolo di un possibile incidente con a bordo 400 passeggeri, la Corte ha evidenziato come il danno per Trenitalia era acuito dal fatto che l'abbandono del posto di guida da parte del conducente era stato notato e percepito dai passeggeri che sedevano in prima classe, vicino alla postazione di guida.

Leggi anche Il licenziamento

Cassazione sentenza n. 20931-2018

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