Il tribunale dei Ministri è l'organo competente a giudicare i reati contestati ai Ministri; previsto implicitamente dall'art. 96 della Costituzione è regolato dalla legge costituzionale n. 1-1989

Cos'è il Tribunale dei Ministri

Il Tribunale dei Ministri è previsto dall'art. 96 della Costituzione (sostituito dalla legge costituzionale n. 1/1989 sotto allegata) ai sensi del quale: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

Tribunale dei Ministri: composizione

Il Tribunale dei Ministri è quindi una sezione specializzata di quello ordinario, a cui compete "giudicare" i reati commessi dai Ministri o dal Presidente del Consiglio. Trattasi di un collegio, di cui fanno parte tre membri effettivi e tre supplenti in possesso, da almeno cinque anni, della qualifica di magistrato di tribunale o superiore. Presieduto dal magistrato con funzioni più importanti o più anziano d'età, i magistrati che lo compongono restano in carica due anni e quando uno o più di loro vengono meno per scadenza dell'incarico o impedimento, il collegio viene subito integrato. Può accadere però che la carica di un magistrato giunga a scadenza mentre è impegnato in un procedimento. In questo caso le sue funzioni vengono prorogate fino alla definizione dello stesso.

Tribunale dei Ministri: la legge costituzionale n. 1/1989

Le legge costituzionale n. 1/1989 fornisce in diversi articoli importanti precisazioni procedurali. L'art. 5 ad esempio prevede che la competenza al rilascio dell'autorizzazione spetta alla Camera di appartenenza di colui/coloro nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda soggetti estranei al Senato o alla Camera, mentre spetta al Senato se gli accusati appartengono a Camere diverse o si deve procedere nei confronti di soggetti che non fanno parte di nessuna delle due.

L'art. 10 prevede poi che nei procedimenti per i reati ministeriali di cui all'art. 96, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e gli inquisiti appartenenti al Senato o alla Camera "non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza, perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera (…) salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura" e che "Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio."

Tribunale dei ministri: la procedura

La procedura penale prevista per giudicare un Ministro risulta particolarmente complessa a causa delle garanzie di cui godono questi soggetti.

- Il procedimento ha inizio nel momento in cui vengono presentate denunzie, referti o rapporti relativi a reati ministeriali, che devono essere inviati al Procuratore della Repubblica del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

- Ricevuti i documenti suddetti il Pm non è tenuto a indagare, ma limitarsi a trasmetterli entro il termine di 15 giorni al Tribunale dei Ministri e a comunicarli ai soggetti interessati, che potrebbero voler essere ascoltati o depositare memorie.

- Il Tribunale dei Ministri, esaminato il corredo documentale a sua disposizione, compiute le indagini e sentito il Pm, ha 90 giorni di tempo per archiviare il procedimento con decreto non impugnabile o trasmettere gli atti, accompagnati da una relazione motivata al Procuratore della Repubblica, che a questo punto deve chiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza.

- La Camera a cui è stata rivolta la richiesta di autorizzazione, in base alle risultanze istruttorie della giunta competente può:

  • negarla insindacabilmente a maggioranza assoluta, se rileva che l'inquisito ha agito per tutelare un interesse costituzionalmente rilevante o per perseguire una finalità pubblica superiore;
  • concederla, permettendo così al tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte d'appello competente territorialmente (di cui non possono far parte i magistrati che hanno fatto parte del collegio che ha svolto le indagini) di giudicare il ministro indagato, applicando negli eventuali successivi gradi del giudizio le norme del codice di procedura penale.

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Scarica pdf Legge costituzionale n. 1/1989

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