Per il Tribunale di Trento, ai fini della condanna per abbandono di persone minori, non rileva la durata bensì la messa in pericolo dell'incolumità del minore

di Lucia Izzo - Rischia una condanna per abbandono di persone minori o incapaci, ex art. 591 c.p., il genitore che lascia i propri figli in macchina senza custodia, anche se solo per un breve tempo, privandoli della possibilità di uscire in caso di pericolo o di volontario allontanamento.


Lo ha chiarito il Tribunale di Trento con la sentenza n. 150/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi nel procedimento penale in cui una madre era stata imputata per il reato di cui all'art. 591, commi 1 e 4, del codice penale.


La donna era in vacanza con tutta la famiglia (marito e tre figli minori) in una località sciistica. Una mattina, dopo aver parcheggiato la propria autovettura, entrambi i genitori si erano allontanati, prima il padre per recuperare l'attrezzatura, poi la madre per salire sugli impianti e accompagnare la figlia a una lezione di sci.


Nella vettura, lasciata nel frattempo incustodita, rimanevano chiusi gli altri due figli, di 9 e 3 anni: il pianto del più piccolo aveva, tuttavia, attirato l'attenzione di una passante che, trovando la chiusura centralizzata delle porte inserita, decideva di allertare i Carabinieri che sopraggiungevano in concomitanza con il padre dei piccoli.


Dalle indagini era emerso che, dopo l'allontanamento della madre, i bambini erano rimasti bloccati e incustoditi per circa 30 minuti, un tempo che per i giudici è comunque idonea a realizzare la messa in pericolo del bene giuridico tutelato e a integrare il reato di abbandono di minori.

Abbandono di minore anche se i piccoli stanno chiusi in auto per poco tempo

Per il Tribunale, la condotta dell'imputata (chiusura dei figli minori all'interno della autovettura con privazione della possibilità di poterne uscire in caso di pericolo o necessità e volontario allontanamento) è univoca rispetto al reato di abbandono di minori di cui all'articolo 591 c.p., aggravato ai sensi del 4 co. della stessa disposizione, per essere stato il fatto posto in essere dal genitore.

I giudici rammentano che ciò che il legislatore ha inteso punire non è la durata dell'abbandono quanto la messa in pericolo dell'incolumità di un minore, sicché il reato risulta integrato anche nelle ipotesi di abbandono temporaneo.


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In altri termini, la norma tutela il valore etico - sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che l'interesse tutelato dalla norma penale deve ritenersi violato "anche quando l'abbandono è relativo o parziale (Cass., n. 15245/2005).


La signora, dunque, non sfugge alla condanna per il reato di abbandono di minori: stante l'età dei bambini e le circostanze in cui è maturata la condotta, non si riscontrano neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., non sussistendo alcuna tenue esposizione a pericolo giustificatrice di ridotta offensività.

Tribunale di Trento, sent. 150/2018

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