Per la Cassazione il modello CID contiene una presunzione, ma resta sempre a carico del danneggiato dimostrare la concreta sussistenza del danno

di Lucia Izzo - Non è sufficiente il modello CID a dimostrare l'ammontare dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale: il modello contiene una presunzione circa le modalità del sinistro, ma resta sempre a carico della parte danneggiata, infatti, l'onere di dimostrare la concreta sussistenza del danno.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 20382/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un'autocarrozzeria cessionaria del credito di un'automobilista che era stata coinvolta in un incidente stradale.


Il carrozziere, pertanto, aveva convenuto in giudizio l'altro conducente coinvolto nel sinistro e la sua compagnia di assicurazione chiedendo che i due fossero condannanti in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente nel quale la donna aveva riportato danni alla propria vettura il cui credito gli era stato poi ceduto.


Ciononostante, la domanda veniva rigettata sia in prime che in seconde cure non essendo stata dimostrata la fondatezza della domanda risarcitoria.


La vicenda giunge, infine, innanzi alla Corte di Cassazione che decide per il rigetto, concordando con le conclusioni raggiunte dai giudici di merito: l'istanza risarcitoria del carrozziere, infatti, non era stata adeguatamente dimostrata poiché la dichiarazione contenuta nel modello CID, unita alle conclusioni del C.T.U., precludevano un riscontro obiettivo della pretesa.

Il solo modello CID non prova l'ammontare del danno

Neppure la documentazione prodotta a supporto della domanda di risarcimento consentiva in alcun modo di ritenere dimostrato l'ammontare del danno. Il modello CID, del resto, limitandosi alla dicitura "tamponamento", non permetteva in alcun modo di collegare con il sinistro la concreta domanda risarcitoria avanzata dalla carrozzeria.


Tanto premesso, il ricorso in Cassazione si presenta carente dal punto di vista dell'autosufficienza, perché nulla dice sul contenuto effettivo del modello CID, né sul se e dove esso sia stato messo a disposizione della Corte.


Neppure il ricorrente contesta in alcun modo la motivazione della sentenza nella parte in cui essa spiega che dalla documentazione prodotta non era deducibile alcuna prova effettiva del danno patito dalla vettura.


Non sussiste, conclude la Corte, neppure la presunta violazione dell'art. 143 del d.lgs. n. 209 del 2005: il modello CID, firmato congiuntamente dai conducenti, contiene una presunzione circa le modalità del sinistro, ma non certo sull'entità dei danni che ne siano derivati.


Inoltre, la procedura di risarcimento diretto (ex art. 149 del d.lgs. del 2005) non toglie nulla all'onere della prova che la parte danneggiata è sempre tenuta a fornire in ordine alla concreta sussistenza del danno.


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Cass., VI civ., ord. n. 20382/2018

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