Non si può accogliere la domanda risarcitoria per danni al veicolo se si produce solo il CAI, la conducente dell'auto danneggiata non compare per l'interrogatorio formale e le prove richieste non vengono esibite

CAI: valore confessorio stragiudiziale solo per chi lo firma

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Il CAI sottoscritto dai soggetti coinvolti nel tamponamento ha valore confessorio stragiudiziale solo nei loro confronti e non del proprietario del veicolo o dei liticonsorti in giudizio. Tanto più che, nel caso di specie, l'attore non ha fornito le prove necessarie a supportare le sue richieste. La conducente della vettura danneggiata non si è presentata per rendere l'interrogatorio, i documenti richiesti con ordinanza non sono stati esibiti e la CTU non è stata svolta sul mezzo, ma sulle foto dello stesso. Questa la decisione del Giudice di Pace di Termini Imerese contenuta nella sentenza n. 508/2022 (sotto allegata).

Richiesta danni conseguente a tamponamento

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Un'autocarrozzeria, cessionaria del credito della conducente di un'auto che, dopo un tamponamento, riporta danni alla carrozzeria per 2500,00 euro, agisce in giudizio dopo aver chiesto alle compagnie assicurative dei mezzi, considerato il basso valore dell'auto, di cercare un veicolo similare nelle stesse condizioni da affidare al cedente, per procedere con la rottamazione di quello danneggiato.

Una compagnia assicurativa nel costituirsi in giudizio eccepisce l'improcedibilità della domanda, l'improponibilità dell'azione risarcitoria per il mancato inoltro della fattura di riparazione e la nullità del contratto di cessione del credito perché lo stesso risulta solo futuro e incerto. Contesta poi le richieste risarcitorie adducendo diverse motivazioni.

Da respingere la domanda di risarcimento in assenza di prove

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Il Giudice di Pace di Termini Imerese, senza dilungarsi sull'esame delle questioni portate alla sua attenzione, rileva prima di tutto la contumacia della cedente, la cui auto è stata danneggiata a causa dell'accennato tamponamento.

Fa quindi presente che una questione sorta nell'ambio del contenzioso civile riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni contenuto nel CAI se lo stesso, firmato da entrambe le parti, rappresenta l'unica prova del sinistro.

Il Giudice di Pace ricorda che la Corte di Cassazione ha stabilito che la valenza probatoria del CAI è liberamente apprezzabile dal Giudice in quanto il modulo ha valore di confessione stragiudiziale solo tra le parti, se poi lo stesso, come nel caso di specie, viene sottoscritto dal conducente non proprietario del veicolo, esso non ha valore confessorio neppure nei confronti di quest'ultimo.

Il CAI quindi, anche se contiene la doppia firma, produce una presunzione che però non ha valore di piena prova nei confronti dei litisconsorzi chiamati in giudizio, se poi, come nel caso di specie, la persona chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenta, in assenza di testimoni, non è possibile integrare il valore di legalità delle dichiarazioni dei conducenti.

Da rigettare quindi le domande attoree stante la mancata esibizione dei documenti richiesta con ordinanza, l'assenza di ulteriore prove a sostegno della domanda e una CTU fondata solo su produzioni fotografiche e non sul mezzo danneggiato.

Si ringrazia l'Avvocato Diego Ferraro per l'invio del provvedimento

Scarica pdf GdP Termini Imerese n. 508-2022

Foto: 123rf.com
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