Nei giudizi di responsabilità medica che rientrano nell'ambito della responsabilità contrattuale è il paziente che deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e il danno

di Valeria Zeppilli - La distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di responsabilità medica è una tematica che ancora oggi giunge spesso all'attenzione dei giudici di legittimità, che forniscono costantemente degli importanti chiarimenti sul punto.

Da ultimo, la Corte di cassazione lo ha fatto con l'ordinanza numero 19204/2018 qui sotto allegata.

L'articolo 1218 c.c.

In tale pronuncia i giudici hanno ribadito che l'articolo 1218 del codice civile non esonera il creditore dell'obbligazione che si assume non essere stata adempiuta dall'onere di dimostrare che tra la condotta del debitore e il danno del quale si chiede il risarcimento sussista una nesso di causalità. Tale soggetto è infatti sollevato solo dall'obbligo di provare la colpa del debitore.

Mancata prova del nesso di causalità

Di conseguenza, nei giudizi di responsabilità medica che rientrano nell'ambito della responsabilità contrattuale è il paziente che deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno del quale chiede il risarcimento. Se tale nesso, all'esito dell'istruttoria, non risulta provato e la causa del danno lamentato rimane quindi incerta, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.

La vicinanza dell'onere della prova

La Corte di cassazione ha oltretutto precisato che il principio di vicinanza dell'onere della prova "non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.". Tale norma pone a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa e non permette che sia il danneggiante a doversi fare carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 19204/2018
Valeria Zeppilli

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