Per il Giudice di Pace di Nola il tutor non può essere equiparato all'autovelox e l'applicazione della percentuale di tolleranza del 5% anche a tale strumento è palesemente illegittima

di Valeria Zeppilli - Per l'autovelox è prevista una tolleranza di rilevazione della velocità pari al 5%, che però non può applicarsi anche ai tutor.

In accoglimento del ricorso di un automobilista sostenuto dalla Globoconsumatori Onlus, il Giudice di Pace di Nola, nella sentenza numero 3767/2018 qui sotto allegata, ha infatti rimarcato che il tutor non misura la velocità istantanea ma quella media con la conseguenza che, con riferimento ad esso, l'applicazione della stessa percentuale di tolleranza del 5% prevista per l'autovelox è "palesemente illegittima".

Occorre, piuttosto, applicare una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'articolo 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada.

Tutor: 5%, criterio non previsto dalla legge

Insomma per i giudici, nel caso in cui si proceda ad applicare tout court la sola riduzione del 5% anche quando la violazione del codice della strada è accertata con il calcolo della velocità media, non è possibile avere certezza del superamento dei limiti massimi di velocità. Di conseguenza, "la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applica un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge".

La vicenda

Nel caso di specie, oltretutto, agli atti mancava la prova delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura degli apparecchi utilizzati per il controllo elettronico della velocità, non essendo la stessa stata adeguatamente fornita dalla pubblica amministrazione.

L'opposizione avverso il verbale per eccesso di velocità è stata quindi accolta con condanna della prefettura a rifondere il ricorrente di quanto pagato per il contributo unificato.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Giudice di Pace di Nola testo sentenza numero 3767/2018
Valeria Zeppilli

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