Per le Sezioni Unite in caso di falsità su assegno bancario non trasferibile si configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., oggi depenalizzato
di Redazione - L'assegno bancario falso anche se munito di clausola di non trasferibilità non configura più reato. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite con l'informazione provvisoria n. 19/2018 depositata ieri (sotto allegata).

Nello specifico, la questione controversa sottoposta all'attenzione della Corte verteva sulla fattispecie penale in cui inquadrare la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità : ovvero se la stessa rientrasse nella fattispecie descritta dall'art. 485 del codice penale (Falsità in scrittura privata), ormai depenalizzata a seguito dell'intervento del D.Lgs. n. 7/2016, o piuttosto in quella prevista dall'art. 491 c.p. (Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito) come riformulato dal medesimo decreto.

Le S.U. propendono per la prima opzione, per cui l'assegno bancario non trasferibile falso configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., oggi abrogato.

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- Scrittura privata falsa: non è più reato

Cassazione S.U. informazione provvisoria n. 19/2018

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