Nello specifico, la questione controversa sottoposta all'attenzione della Corte verteva sulla fattispecie penale in cui inquadrare la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità : ovvero se la stessa rientrasse nella fattispecie descritta dall'art. 485 del codice penale (Falsità in scrittura privata), ormai depenalizzata a seguito dell'intervento del D.Lgs. n. 7/2016, o piuttosto in quella prevista dall'art. 491 c.p. (Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito) come riformulato dal medesimo decreto.
Le S.U. propendono per la prima opzione, per cui l'assegno bancario non trasferibile falso configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., oggi abrogato.
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