di Valeria Zeppilli - Il giudizio di responsabilità medica deve essere condotto avendo bene in mente un fondamentale presupposto, messo in evidenza dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 33405/2018 (qui sotto allegata): escludere la colpa a titolo di imperizia non equivale a escludere la colpa tout court. Resta infatti sempre da valutare se possa escludersi anche la colpa a titolo di imprudenza.
Attenzione ai ragionamenti contraddittori
Sul punto i giudici hanno inoltre aggiunto che è contraddittorio escludere che in capo al sanitario non sussistono profili di colpa a titolo di imperizia e poi affermare che una determinata conseguenza, lamentata dal paziente, rientra tra le complicanze fatali più frequenti di un determinato intervento. Quest'ultima ragione, infatti, dovrebbe rendere ben nota al medico la possibilità di produrre quella specifica lesione e imporgli di prevederla e utilizzare ogni cautela per evitarla.
Il grado della colpa
Sempre occupandosi di colpa, la Corte ha poi ricordato quali sono i parametri da utilizzare per distinguere la colpa lieve dalla colpa grave.
In particolare, a tal fine occorre valutare:
- "la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi"
- "la misura del rimprovero personale, sulla base delle specifiche condizioni dell'agente"
- "la motivazione della condotta"
- "la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa".
Corte di cassazione testo sentenza numero 33405/2018