di Lucia Izzo - I tributi locali sono prestazioni periodiche e rientrano dunque nell'ambito applicativo dell'art. 2948, comma 4, c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione. I crediti di natura erariale, invece, soggiaciono al termine prescrizionale decennale.
Lo ha precisato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza n. 2479/2018 (qui sotto allegata) a seguito del ricorso di una contribuente avverso sei cartelle esattoriali. I giudici a quo avevano accolto l'istanza annullando le cartelle, ma la decisione viene contestata dal Fisco in sede d'appello.
I giudici della CTR, scandagliando la vicenda, ritengono legittime le notifiche delle cartelle e si soffermano, in particolare, sulla loro eventuale intervenuta prescrizione. I giudici chiariscono che per i crediti di natura erariale la prescrizione è decennale.
Richiamando il dictum della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 4283/2010) la CTR evidenzia che è stato fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi, contributi e canoni (per l'uso di suolo pubblico, per la concessione d'uso per passo carrabile ed il canone acqua).
Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all'articolo 25 D.P.R. n. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d'imposta.
In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948, comma 4, c.c., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
CTR Lombardia: i tributi locali si prescrivono in 5 anni
Quindi per quanto riguarda i tributi locali occorre fare riferimento al termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli aventi natura erariale occorre fare riferimento al temine decennale.
Principio nuovamente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 23397/2016) secondo cui la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell'Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario).
Tale circostanze, a detta dei giudici, non determina "anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve... in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.". Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del "titolo giudiziale divenuto definitivo" (sentenza o decreto ingiuntivo).
A titolo esemplificativo, conclude la Commissione, la cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell'Inps e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria costituiscono, per propria natura incontrovertibile, semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, si evince che per tutte le cartelle non sono maturati i termini di prescrizione decennali e dunque l'appello del Fisco va accolto.
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