Per la Cassazione è corretta la condanna alla somma aggiuntiva anche se l'avvocato non ha subito un pregiudizio essendo l'art. 96 comma 3 c.p.c. volto a tutelare un interesse pubblico

di Lucia Izzo - È corretta la decisione del giudice di far scattare la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. nei confronti del cliente che si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato sulla base della sentenza che ha liquidato in favore del primo le spese del giudizio in cui il professionista ha svolto il patrocinio, ponendole a carico del soccombente.


Per far scattare la condanna per abuso del processo non è necessaria alcuna prova che dalla resistenza portata avanti dall'ex cliente il legale abbia subito un danno dimostrato. Infatti, la condanna al pagamento di una somma aggiuntiva, equitativamente determinata, può scattare anche d'ufficio essendo volta a tutelare l'interesse pubblico ad accedere alla giustizia.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 17911/2018 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un cliente che si era opposto in sede di merito al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento delle competenze professionali maturate in relazione alle attività difesa svolte in suo favore.


La sentenza della Corte d'Appello, impugnata dal cliente, aveva rigettato la sua opposizione asserendo che la pronuncia con cui il Tribunale aveva liquidato le spese processuali a suo favore, ponendole a carico della parte soccombente, poteva considerarsi prova del credito vantato dal difensore, non essendo necessaria la produzione della parcella corredata dal parere di congruità dell'Ordine professionale, poiché il difensore non aveva richiesto somme ulteriori.

Compensi avvocati: parere del COA non necessario in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

Anche il ricorso per Cassazione, tuttavia, si risolve in un nulla di fatto per il ricorrente.


Contrariamente a quanto asserito da questi, il Collegio evidenzia come nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. non abbia più rilievo il mancato deposito del parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dovendo il giudice procedere alla liquidazione del compenso sulla base delle risultanze di causa, prescindendo dalla sussistenza delle condizioni necessarie per l'ingiunzione di pagamento e dall'ammontare dell'importo richiesto.


Infatti, l'art. 636, comma primo c.p.c., nel disciplinare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dei professionisti, assegna alla parcella professionale corredata dal parere del COA di appartenenza, una valenza probatoria privilegiata a carattere vincolate e ai fini della sola pronuncia dell'ingiunzione, mentre tale valore probatorio non permane anche nella fase di opposizione, nel quale è il giudice a dover valutare la congruità degli importi richiesti o a stabilire quanto competa al professionista sulla base degli atti di causa.

Abuso processuale se il cliente si oppone al decreto ingiuntivo dell'avvocato per ottenere le spese liquidate

Inoltre, nonostante le doglianze sul punto, gli Ermellini ritengono corretta la decisione del giudice a quo di condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte ex art. 96, comma terzo, del codice di procedura civile (Responsabilità aggravata).

Il Collegio spiega come il comma terzo della disposizione, nel prevedere che in ogni caso il giudice possa, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di tale somma, abbia contemplato una misura sanzionatoria volta a reprimere l'abuso dello strumento processuale quanto esso è impiegato per finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24, primo comma, Cost. garantisce il ricorso al giudice.

Ciò è confermato, si legge nell'ordinanza, dal riferimento, contenuto nella norma, non al risarcimento del danno ma al pagamento di una somma, e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio": ciò, dunque,attesta la finalizzazione dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. alla tutela di un interesse pubblico.

Dunque, a differenza di quanto denunciato dal ricorrente, per emettere tale condanna all'ulteriore pagamento non occorreva la prova che il resistente avesse subito un concreto pregiudizio per effetto della proposizione ex art. 645 c.p.c. da parte del cliente. Pertanto, la sentenza non è incorsa in alcuna violazione e il ricorso viene in conclusione respinto.

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