di Annamaria Villafrate - Le motivazioni della Cassazione n. 29923/2018 (sotto allegata) sono chiare. Quando il sequestro ha ad oggetto somme di denaro esse devono essere colpite, nel momento in cui sono state percepite illegalmente, ovunque vengano rinvenute. Ne consegue che tutti i soldi derivanti dalla truffa messa in atto dalla Lega Nord nel corso del 2017 e per la quale erano stati condannati Bossi e Belsito possono essere sequestrati in virtù del decreto del 2017 che si era limitato a sequestrare la minore somma sino ad allora appresa, ammontante a € 1.651.279,01. Il difensore della Lega però non è d'accordo. Secondo lui le uniche somme sequestrabili sono quelle presenti al momento del sequestro.
Ma procediamo con ordine:
- Salvini: una sentenza politica
- PM Genova: non si possono porre limiti temporali al sequestro
- Cassazione: il sequestro deve colpire la somma nominale ovunque rinvenuta
- Serve un nuovo provvedimento per bloccare le somme?
Salvini: una sentenza politica
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L'attuale leader della Lega, nonché Ministro degli Interni Matteo Salvini appella come "politica" la sentenza
della Cassazione emessa al termine del giudizio intrapreso dal procuratore di Genova, che aveva fatto ricorso in Cassazione perché si era visto rigettare la richiesta di estendere il sequestro sulla somma nominale di € 48.969617,00 di rimborsi elettorali, guadagno della "truffa" perpetrata ai danni dello Stato dall'ex leader della Lega Umberto Bossi e l'ex cassiere Francesco Belsito. Peccato che quei soldi non ci sono più.PM Genova: non si possono porre limiti temporali al sequestro
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Il deposito della sentenza
n. 29923/2018 della Cassazione mette un punto al ricorso del PM di Genova avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame. Questo giudice aveva infatti respinto l' appello del procuratore contro l'ordinanza del Tribunale di Genova, che nell'ottobre 2017 aveva rigettato la richiesta di estendere il sequestro fino all'importo originariamente indicato di € 48.969.617,00 nel provvedimento di sequestro preventivo del settembre 2017. Il Tribunale infatti aveva limitato l'esecuzione "del provvedimento ablatorio alla minor somma sino allora appresa ed escludendo che esso potesse avere ad oggetto anche le ulteriori somme confluite sul conto in epoca successiva all'accesso" della Guardia di Finanza.Secondo il Pubblico Ministero però: "Una volta stabilito che, quando il profitto e il prezzo del reato è costituito da denaro non occorre dimostrare il nesso di pertinenzialità tra le somme da sottoporre a sequestro e il reato, non può evidentemente porsi un limite di carattere temporale all'esecuzione del sequestro, ma solo quello della concorrenza dell'importo complessivamente corrispondente al profitto o al prezzo del reato."
Cassazione: il sequestro deve colpire la somma nominale ovunque rinvenuta
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Nel disporre il rinvio al Tribunale di Genova per un nuovo esame, la Cassazione, in un passaggio delle motivazioni della sentenza n. 29923/2018, condividendo la tesi del procuratore, sottolinea come "la fungibilità del denaro e la sua stessa funzione di mezzo di pagamento non impongono che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque venga rinvenuta, una volta accertato, come nel caso in esame, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, fra il danaro oggetto del provvedimento di sequestro ed il reato del quale costituisce il profitto illecito. Trattasi infatti di assicurare ciò che proviene dal reato la cui confisca è obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 640 quater e 322 ter co 1 c.p." Sarà questo il principio a cui dovrà attenersi il Tribunale di Genova nel pronunciarsi sul sequestro dei soldi del Carroccio.
Serve un nuovo provvedimento per bloccare le somme?
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Secondo la Suprema Corte quindi la Guardia di Finanza può bloccare i conti della Lega in forza del decreto di sequestro della Procura di Genova del 4 settembre 2017. Secondo il legale del Carroccio Giovanni Ponti invece le uniche somme sequestrabili sono quelle trovate sui conti "al momento dell'esecuzione del sequestro". Inammissibile quindi la domanda del PM di procedere al sequestro delle "depositande", al limite potrebbe avanzare domanda di confisca sulle somme future durante l' appello.
Cassazione sentenza n. 29923- 2018• Foto: 123rf.com