Sono precluse le attività di custodia e assistenza dei bambini in condominio se il regolamento vieta di destinare gli appartamenti "ad asili di infanzia"

di Annamaria Villafrate - Asili d'infanzia nei condomini? No, se il regolamento vieta di destinare gli appartamenti ad "asili d'infanzia". Stessa regola per i "micro-nidi", perché non rilevano le dimensioni, ma l'attività di custodia e assistenza ai bambini. Lo dice la Cassazione nell'ordinanza n. 16384 del 21/06/2018 (sotto allegata):


La vicenda processuale

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Un condomino propone ricorso ritenendo violati e falsamente applicati gli artt. 1362, 1368, 1369 e 1371 c.c. dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza di primo grado. Il Tribunale infatti aveva accolto la domanda del Condominio che chiedeva la cessazione dell'attività di asilo di infanzia svolta dal condomino nell'unità immobiliare di sua proprietà sita al piano rialzato dell'edificio condominiale, perché in contrasto con la clausola n. 4 del regolamento contrattuale.

No agli "asili d'infanzia" se lo dice il regolamento

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La Corte d'appello rigetta l'impugnazione del condomino perché l'attività di assistenza e custodia di bambini piccoli è in contrasto con l'art 4 del Regolamento del Condominio che vieta di destinare i locali degli appartamenti privati ad "asili d'infanzia", senza distinguere tra asili nido e di micro-nido. Il condomino infatti è proprio su tale distinzione che fonda la sua impugnazione. Secondo lui infatti, quando è stato redatto il regolamento condominiale nel 1971 non esistevano neppure i "micro-nidi", di dimensioni decisamente più ridotte e quindi non rientranti, secondo lui, nel divieto. Come riportato in sentenza

"Il ricorrente lamenta l'errore della Corte d'Appello perché la stessa, ritenendo operante il divieto regolamentare di destinazione delle unità immobiliari ad "asili d'infanzia" pure per i "micro-nidi", non avrebbe tenuto conto che questi ultimi non arrecano i "pericoli di disturbo" propri degli asili. Si richiamano anche i principi di cui agli artt. 3, 29, 31 e 37 Costituzione, nonché l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e si evidenzia il ruolo svolto dai cosiddetti "micro-nidi", istituiti dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e poi regolati da apposite delibere della Giunta Regionale Lombardia."

"Micro-nidi" in condominio: vietati per l'attività, non per le dimensioni

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La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 16348-2018, dopo aver precisato che l'interpretazione delle clausole di un regolamento condominiale, contenenti il divieto di destinare gli immobili a determinati usi, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per l'omesso esame del fatto storico precisa che, l'esegesi dell'art. 4 compiuta dal giudice di secondo grado è corretta da questo punto di vista. "In particolare, l'interpretazione di una clausola del regolamento di condominio, contenente il divieto di destinare gli appartamenti, tra l'altro ad "asili di infanzia", come preclusiva altresì dell'attività di micro-nido (la quale effettivamente si differenzia da quella dell'asilo soltanto per le dimensioni strutturali di recettività, e non invece per il comune carattere assistenziale ed educativo dei suoi servizi resi a minori di tenerissima età) non risulta né contrastante con il significato lessicale delle espressioni adoperate nel testo negoziale, né confliggente con l'intenzione comune dei condomini ricostruita dai giudici del merito, né contraria a logica o incongrua, rimanendo comunque sottratta al sindacato di legittimità l'interpretazione degli atti di autonomia privata quando il ricorrente si limiti a lamentare che quella prescelta nella sentenza impugnata non sia l'unica possibile, né la migliore in astratto".

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Cassazione ordinanza n. 16384-2018

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