La Cassazione conferma la condanna per cooperazione colposa nella morte del figlio alla madre per non aver adottato le dovute cautele atte a impedire l'evento

di Lucia Izzo - Deve ritenersi colpevole per cooperazione nell'omicidio colposo del figlio, investito mentre attraversava la strada, la madre che non ha adottato le dovute cautele, ad esempio tenere per mano il bambino durante l'attraversamento.


La condanna è stata confermata dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 29505/2018 (qui sotto allegata) che ha respinto il ricorso di una donna condannata in cooperazione colposa per il reato di cui all'art. 589 c.p. in quanto aveva contribuito a cagionare la morte del figlio, investito da un'automobile mentre attraversava la strada.


L'incidente provocava al bambino, di appena tre anni, gravi lesioni da cui derivava il decesso. La madre del piccolo, assieme al conducente della vettura che lo aveva urtato (per cui si è proceduto separatamente), veniva dunque ritenuta responsabile dell'accaduto.


Una decisione confermata dagli Ermellini nonostante la donna avesse lamentato l'insussistenza del nesso causale, in quando l'incidente sarebbe stato un evento eccezionale, capace di escludere il rapporto di causalità. Una doglianza inammissibile che rende il ricorso generico e fondato sugli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti in secondo grado.

Bimbo investito mentre attraversa strada: concorso di colpa per la madre

La donna, secondo i giudici a quo, aveva infatti omesso di porre in essere le dovute cautele nella predetta fase di attraversamento, come quella di assicurarsi previamente che non provenissero veicoli e, soprattutto, quella di tenere per mano il figlio.


In tal modo, la stessa non aveva impedito il verificarsi dell'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, ricoprendo la massima posizione di garanzia sulla vittima, bambino di appena tre anni.


Nel caso in esame, chiariscono i giudici di Cassazione, non può revocarsi in dubbio la ricostruzione operata dalle sentenze di merito, neppure il ricorso è dotato dei richiesti requisiti di specificità è pregnanza: infatti, non è ammissibile considerare quale causa interruttiva del nesso causale l'incidente occorso al minore durante l'attraversamento della strada, dovendosi, al contrario, considerare l'evento come realizzato in cooperazione colposa fra la conducente del veicolo e la madre.

Cass., IV pen., sent. 29505/2018

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