Specializzazioni ancor più "specializzate" e meno discrezionalità del CNF nel colloquio per conferire il titolo. Ecco le novità del d.m. che modifica il decreto n. 144/2015 sulle specializzazioni forensi

di Lucia Izzo - Si torna a parlare di specializzazioni forensi: il ministero della giustizia ha infatti diffuso lo schema di decreto ministeriale (qui sotto allegato), inviato al Consiglio di Stato e al Consiglio nazionale forense per il parere di rito, volto a modificare il d.m. 12 agosto 2015, n. 144 recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.


Leggi anche: Avvocati: il punto sulle specializzazioni


Lo schema di decreto giunge a seguito della decisione con cui i giudizi amministrativi, prima il Tar e successivamente il Consiglio di Stato, (sentenza 5575/2017) avevano frenato sulle specializzazione degli avvocati ritenendo andasse rivisto e limitato l'elenco delle materie (per approfondimenti: Consiglio di Stato: necessario un limite alle specializzazioni degli avvocati).


Il Ministero precisa nella relazione illustrativa che il nuovo elenco è stato elaborato sulla base di una ricognizione "dal punto di vista della domanda di servizi legali specializzati, individuando, all'interno dei settori tradizionali del diritto civile, penale e amministrativo, indirizzi di specializzazione diretti a evitare una contraddittoria ed impropria connotazione generalista del titolo".

Avvocati: le nuove specializzazioni e gli "indirizzi" specifici

Lo schema del decreto ministeriale chiarisce che l'avvocato potrà conseguire il titolo di specialista in non più di due dei 10 settori di specializzazione previsti, ovvero: diritto civile; diritto penale; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto tributario, fiscale e doganale; diritto internazionale; diritto dell'Unione europea; diritto dei trasporti e della navigazione; diritto della concorrenza; diritto dell'informazione, dell'informatica e della protezione dei dati personali (questi ultimi ritenuti settori "emergenti").

Inoltre, chiarisce il decreto, il titolo di specialista in uno dei tre settori tradizionali della professione (ovvero diritto civile, penale e amministrativo) si acquisirà unitamente alla specializzazione in almeno uno degli indirizzi specifici elencati nel provvedimento stesso.


Ad esempio, si tratta di diritto commerciale, successorio, bancario ecc. per il diritto civile; diritto penale della P.A., diritto penale della persona dei minori e della famiglia, ecc. per il diritto penale; diritto dell'ambiente, diritto sanitario, ecc. per il diritto amministrativo.

Specializzazioni forensi: meno discrezionalità al CNF

Non solo, dunque, i settori assumono un carattere meno generico, ma si pone un freno alla discrezionalità del Consiglio Nazionale Forense quanto al colloquio volto ad accertare la comprovata esperienza per ottenere il titolo.


Il colloquio, chiarisce il decreto, è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione.


Questo avrà luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta.


Il Consiglio nazionale forense nominerà, inoltre, un componente avvocato, mentre i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. La commissione sarà presieduta da uno dei membri "ministeriali" e delibererà a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda.



Decreto specializzazioni Forensi 2018

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: