Per parte appellante” l'art. 8 del T.U. n 1092 del 1973 ,nel disporre ,all'ultimo comma , che il periodo trascorso dal “militare” durante la sospensione dall'impiego debba essere computato in ragione della metà,dispone altresì alla lettera B del 3 comma che non si tiene conto del tempo trascorso dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica”. Rammenta poi che “ la legge n 121 del 1
Corte dei Conti, III^(5e) sez. giurisdizionale appello, sentenza 25.11.2005 n° 755
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