Per parte appellante” l'art. 8 del T.U. n 1092 del 1973 ,nel disporre ,all'ultimo comma , che il periodo trascorso dal “militare” durante la sospensione dall'impiego debba essere computato in ragione della metà,dispone altresì alla lettera B del 3 comma che non si tiene conto del tempo trascorso dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica”. Rammenta poi che “ la legge n 121 del 1
Corte dei Conti, III^(5e) sez. giurisdizionale appello, sentenza 25.11.2005 n° 755
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente



