Nota di commento alla sentenza del Tar Napoli n. 1151/2018 su un caso di trasferimento temporaneo di un militare dell'Arma
Avv. Francesco Pandolfi - La vicenda portata all'attenzione del Tar Napoli (cfr. sentenza n. 1151/2018), ha per protagonista un vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri che decide di impugnare il rigetto della sua istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.

Nel muovere la contestazione il militare utilizza gli argomenti che seguono.

Premette di prestare servizio presso la Stazione CC di Benevento: avendo avuto due gemelli ha chiesto l'assegnazione temporanea presso qualsiasi comando nella Legione Puglia distante meno di 15 Km dal comune di residenza.

Niente da fare, l'amministrazione non accorda il beneficio; si passa dunque alla fase processuale tramite il ricorso.

La soluzione del Tar

La causa giunge a conclusione dopo essere passata sette mesi prima per un'udienza in camera di consiglio, dove la domanda cautelare per la c.d. sospensiva è accolta; il processo ha un epilogo favorevole per il militare ricorrente (la sentenza risulta non appellata).


Grossomodo le precise argomentazioni dei giudici ripercorrono quel tracciato giurisprudenziale ormai consolidato sul rafforzamento delle tutele per il nucleo familiare e soprattutto per i minori.

Il primo motivo a favore del Vice Brigadiere riguarda l'applicabilità dell'istituto alla sua categoria: dicono i giudici infatti che i principi espressi nell'art. 42 bis hanno una portata generale, natura e funzione di applicazione generale a tutto il settore del pubblico impiego, per cui il beneficio non è solo riservato al personale civile dipendente delle P.A. con figli di età inferiore a tre anni, ma si estende al personale militare e delle Forze di Polizia con identico carico familiare.

Il secondo motivo a favore del ricorrente riguarda la situazione dell'organico nella sede di provenienza; qui i giudici articolano la risposta in due parti.

La prima riguardante la valutazione della situazione del personale dell'Arma, che non può essere fatta nel particolare, ma mediante una visione d'insieme della forza dal momento che l'attività di mantenimento dell'ordine pubblico e di repressione della criminalità spesso richiede il compimento di operazioni congiunte che vedono coinvolto il personale di unità organizzative superiori (Compagnia e Comando Provinciale).

La seconda attinente la compromissione dell'attività operativa nascente dalla perdita del militare: qui la critica del Tar si appunta sulla genericità nella spiegazione di questa ritenuta compromissione, dal momento che il diniego eventuale può essere limitato solo a casi o esigenze eccezionali.

Cosa fare in casi analoghi

Approntare il ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento emesso dall'Amministrazione Militare sottolineando, tra i motivi di ricorso, l'eccesso di potere e la violazione di legge posti in essere dalla parte pubblica con il diniego.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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