Il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, previsto dall'art.169 DPR 1092/1973, per chiedere l'accertamento della dipendenza dal servizio della infermità deve ritenersi sospeso qualora nell'arco temporale suindicato sia dimostrato il verificarsi di uno stato di totale e abituale incapacità di intendere e volere .Nella specie tale arco temporale va dal 15 luglio 1946 al 15 luglio 1951 . Orbene l'organo di consulenza tecnica d'ufficio interpellato ha esaminato tutti gli atti e le certificazioni mediche relativi a B.E. per cui ha diagnosticato: “stato depressivo”.
LaPrevidenza.it, 02/03/2006
Corte dei Conti Sicilia, sentenza 27.12.2005 n° 3952
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