La Cassazione conferma la perdita di chance a causa dell'inesatto nominativo del professionista indicato dall'elenco telefonico cartaceo e online

di Lucia Izzo - Va risarcito il danno da perdita di chance all'avvocato il cui nominativo è stato inserito in maniera inesatta nell'elenco telefonico poiché ciò pone il professionista nell'impossibilità di conseguire un vantaggio economico. Via libera, dunque, alla liquidazione che può avvenire in via equitativa anche se non son stati depositati documenti fiscali.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza 14916/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso del legale contro una compagnia telefonica, volto al risarcimento dei danni discendenti dal mancato o inesatto inserimento dei propri dati identificativi negli elenchi telefonici cartacei e online.


La pretesa era stata respinta dai giudici di merito per mancanza di prova, in particolare quanto alla perdita di chance, essendo "impensabile" che la scelta del legale avvenisse tramite la consultazione dei suddetti elenchi trattandosi di incarichi nei quali la scelta del professionista è ancorata fondamentalmente alla fiducia nelle sue qualità professionali, non ricavabili da un elenco alfabetico e richiedendo una più approfondita e complessa conoscenza di informazioni.


Inoltre, secondo la Corte territoriale, una volta in possesso del nominativo dell'avvocato, chiunque avrebbe potuto essere in grado di contattarlo consultando l'elenco predisposto dall'Ordine degli Avvocati. Infine, nel caso di specie, il professionista non aveva prodotto alcuna documentazione fiscale inerente ai propri redditi ovvero qualsiasi altro documento idoneo a indicare la remunerazione della sua attività.

Avvocati: danno da perdita di chance per il nome sbagliato nell'elenco telefonico

L'esito viene tuttavia ribaltato in Cassazione a seguito del ricorso dell'avvocato: gli Ermellini rammentano come il danno patrimoniale da perdita di chance consista "non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 17/04/ 2008, n. 10111)".

Presupposto ed essenza stessa di tal genere di danno è dunque l'incertezza, ossia l'impossibilità di affermare con certezza che, se lo stesso non si fosse prodotto, il vantaggio economico avuto di mira si sarebbe oppure no conseguito. Il danno, infatti, è rappresentato proprio dalla definitiva perdita della possibilità di conseguirlo (la cui affermazione dovrà comunque rispondere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza).

Professionisti: risarcimento per per l'inesatto inserimento negli elenchi telefonici

Il Collegio ritiene pertanto incoerenti rispetto a tale premessa definitoria (e dunque erronee in iure) le motivazioni con cui il giudice di merito ha rigettato tale voce di danno, in particolare laddove esse argomentano sulla mancanza di "Concreti e specifici elementi per far ritenere che i consumatori si sarebbero rivolti all'odierno appellante per la tutela dei propri diritti". Infatti, proprio l'incertezza sul punto, in un senso o nell'altro, definisce la chance di cui si lamenta la perdita.

I giudici rammentano come, in analoghe fattispecie, la Cassazione abbia affermato che "quello che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della 'perdita' può essere pretesa, se non in termini di 'possibilità' e perdita di chance, suscettibile anch'essa di valutazione equitativa" (Cass. n. 19497/2017).

Ovviamente, tale diritto ha maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca a un'attività professionale o commerciale e l'esistenza del danno non può essere neppure negata per il solo fatto, rilevato dalla Corte territoriale, del mancato deposito di documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale.

Tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato e che possa essere liquidato in via equitativa. Il ricorso del professionista merita dunque accoglimento con rinvio al giudice a quo




Cass., III civ., ord. 14916/2018

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