L'estinzione del reato, nel patteggiamento e nel decreto penale, avviene con ricorso al giudice dell'esecuzione

Avv. Francesca Servadei - In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) ovvero decreto penale di condanna, il reato si estingue per effetto del passare del tempo; o meglio per i delitti il termine è di cinque anni, mentre per le contravvenzioni il termine è di due anni.

Il patteggiamento

Per quanto concerne il patteggiamento il reato è estinto nel caso in cui è stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, sola ovvero congiunta a pena pecuniaria se nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, quando il reato è un delitto, alle medesime condizioni quando il reato è una contravvenzione.

Il decreto penale di condanna

Per quanto concerne il decreto penale di condanna, il reato può considerarsi estinto nel caso in cui nei successivi cinque anni il condannato non commette altri reati, se il reato per il quale si è proceduto rientra tra i delitti; mentre due anni se il reato per il quale si è proceduto era una contravvenzione della medesima indole, questo è stato sancito dalla Legge 479/1999.

Sia il patteggiamento che il decreto penale di condanna vengono iscritti nel Casellario, ma non compaiono sui certificati richiesti dai privati, tuttavia risultano su quelli previsti ad istanza della Pubblica Amministrazione o nel caso di ragioni di giustizia.

Il procedimento

Affinchè si abbia l'estinzione del reato per il quale si è proceduto con il rito del patteggiamento ovvero con il rito del decreto penale è necessario un ricorso al Giudice dell'esecuzione e nel caso in il suddetto Organo acconsenta al ricorso, dichiara estinto il reato ex art. 445, comma 2 ovvero 460 comma 5, codice di procedura penale.

Casistica

Può avvenire che il reo abbia commesso più reati nel tempo e pertanto l'estinzione si può richiedere quando è passato in giudicato l'ultimo dei reati commessi, mentre nel caso in cui il reo abbia condanne da organi diversi, quali Tribunale o Corte d'Appello, l'estinzione può essere richiesta dopo il passaggio in giudicato dell'Organo giurisdizionale più superiore. Ad esempio se il reo ha commesso un reato per il quale si è pronunciato prima il Tribunale e dopo la Corte di Appello, il termine di decorrenza per richiedere l'estinzione decorre dal passaggio in giudicato dell'Organismo superiore e quindi nel caso prospettato, decorsi cinque ovvero due anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in grado di Appello.

Modalità

L'istanza va avanzata al Giudice dell'Esecuzione. Alla stessa va allegata copia della sentenza del patteggiamento o la copia della sentenza del decreto penale di condanna; nel caso in cui invece la sentenza prevede una sanzione pecuniaria è necessaria l'attestazione dell'avvenuto pagamento rilasciato dal competente Ufficio di Recupero Crediti.

AVV.FRANCESCA SERVADEI

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