La Cassazione insiste sull'addio al tenore di vita, quale parametro di riferimento per la misura dell'assegno divorzile, e ribadisce la valutazione esclusiva sulla base dell'indipendenza o autosufficienza economica

di Marina Crisafi - Ex moglie disoccupata e senza altri redditi? Percepirà comunque un assegno di divorzio minimo. Lo ha confermato la Cassazione, con l'ordinanza n. 14231/2018 di ieri (sotto allegata), respingendo tutte le osservazioni proposte da una donna nei confronti dell'assegno di soli 200 euro al mese disposto a carico dell'ex marito.

La vicenda

La signora ricorreva avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che nel dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, aveva posto a carico dell'uomo un assegno divorzile di appena 200 euro mensili. Sosteneva, invece, che nel procedere alla valutazione delle condizioni economiche delle parti, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della disparità delle rispettive posizioni, atteso che, a seguito della separazione, la stessa non era in grado di "mantenere autonomamente il tenore di vita pregresso, essendo disoccupata e sfornita di redditi, in quanto priva di una qualificazione professionale, non disponendo di una propria abitazione, per effetto della vendita della casa coniugale da parte del - marito - e avendo dovuto per tale motivo trasferirsi" in altra città.

Assegno divorzio: un altro no al tenore di vita

Ma i giudici della sesta sezione le danno picche.

Sbaglia la donna, scrivono nel provvedimento, ad invocare il tenore di vita pregresso, quale parametro di riferimento per la commisurazione dell'assegno divorzile. Ciò perché, come affermato dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, "l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, al cui accertamento l'art. 5 della legge n. 898 del 1970 subordina il riconoscimento del contributo in questione, dev'essere valutata con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso" (cfr. Cass., Sez. VI, n. 23602/2017; Cass., Sez. I, n. 11504/2017).

Anche a voler ritenere, concludono dal Palazzaccio, che, "attraverso l'allegazione del proprio stato di disoccupazione e dell'indisponibilità di redditi propri e di un'abitazione - donna - abbia inteso fare riferimento a tale diverso parametro", la censura non può trovare ingresso in Cassazione, giacchè si risolve nel richiamo ad elementi già presi in considerazione dalla sentenza impugnata, e dunque nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito in sede di legittimità.

La signora rimane quindi a bocca asciutta e dovrà pagare anche le spese processuali, ammontanti a 1.500 euro oltre ad accessori di legge.

Cassazione ordinanza n. 14231/2018

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