Analisi generale della fattispecie del delitto di calunnia e rapporti con i delitti di autocalunnia e simulazione di reato
Avv. Filippo Antonelli - Il reato di calunnia è disciplinato dall'art. 368 del codice penale, secondo cui, "chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni". La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte].


Leggi anche la guida Il reato di calunnia


Vediamo le caratteristiche della fattispecie, l'elemento soggettivo, le aggravanti e i rapporti con l'autocalunnia e la simulazione di reato:

Reato di calunnia: delitto plurioffensivo e di pericolo

[Torna su]

Il reato di calunnia è un tipico delitto plurioffensivo che ha lo scopo di evitare da un lato il pericolo per l'amministrazione della giustizia di essere tratta in inganno e sviata (in particolare l'autorità giudiziaria) nonché quello di tutelare parallelamente la lesione dell'onore o addirittura della libertà di una persona, quella appunto calunniata.

La pena base da due a sei anni ha ad oggetto il fatto tipico dell'incolpare taluno di un delitto da lui mai commesso, con l'ulteriore consapevolezza della sua innocenza.

Si tratta a tutti gli effetti di un reato di pericolo, poiché la rilevanza penale scatta qualora vi sia la possibilità che si instauri un procedimento col conseguente rischio di irrogazione di una pena.

Ciò che rileva è la inequivocabile individuazione del calunniato, non una incolpazione specifica.

Calunnia: realizzazione diretta e indiretta

[Torna su]

In particolare la norma ha permesso alla dottrina di individuare due modalità di realizzazione, che individuano due fattispecie di calunnia:

- Formale/Diretta: denuncia, querela, istanza o richiesta;

- Indiretta/Materiale: simulazione di tracce di reato a carico di un soggetto falsamente incolpato.

Si consideri che l'oggetto della falsa incolpazione può essere di qualunque natura (con una riduzione di pena in caso di contravvenzione, ex art. 370 c.p.); nel senso che il delitto può essere effettivamente avvenuto, ma commesso da altra persona.

Infine si ricordi che la calunnia è reato istantaneo di pericolo, in particolare di pericolo concreto e per la sua consumazione si deve individuare il momento nel quale l'Autorità riceve l'informazione oppure acquisisce le tracce di reato simulate.

Elemento soggettivo, aggravanti e scriminanti applicabili

[Torna su]

Ai fini della punibilità si richiede dolo generico, poiché la fattispecie di colpa non è punibile: si parla della calunnia "per leggerezza", oppure qualora il soggetto riferisca voci correnti nel pubblico o di pubblico dominio senza ulteriori circostanze.

Ciò che è richiesto è sicuramente: 1) la volontà dell'incolpazione e 2) la consapevolezza dell'innocenza dell'imputato.

In caso di dubbio sulla responsabilità per alcuni il reato esiste ugualmente, ma si consideri che il dolo è escluso anche nell'ipotesi di erronea convinzione della colpevolezza dell'imputato (Cass. Pen., sez. VI, 27.04.2012, n. 26819).

Sono previste tre aggravanti, in particolare incolpare taluno di un reato per cui è prevista reclusione superiore nel massimo a dieci anni (o pena più grave); se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni o, infine, se ne deriva una condanna all'ergastolo.

Calunnia e diritto di difesa

[Torna su]

Si tratta di una tematica molto diffusa in giurisprudenza, incentrata sul bilanciamento di contrapposti interessi (Cass. Pen., 25.11.2015, n. 42719). Interviene il delitto di calunnia quando il soggetto non si limita a ribadire l'insussistenza delle accuse nei suoi confronti, ma agisce integrando un quid pluris: rivolge all'accusatore, di cui conosce l'innocenza, accuse specifiche e idonee ad integrare l'inizio di un'indagine.

Si sottolinea che nella concitazione di un interrogatorio, nelle condizioni di un legittimo esercizio del diritto di difesa, l'implicita accusa di falsa testimonianza e calunnia nei confronti degli accusatori è conseguenza non voluta e indiretta che esclude la punibilità: solo quando un indagato/imputato, oltre a negare la veridicità dei fatti a suo carico, riversi sugli accusatori specifiche accuse come sopra indicato, ricorrono gli estremi per il delitto di calunnia.

Rapporto con autocalunnia e simulazione di reato

[Torna su]

Il rapporto con il vicino delitto di autocalunnia (art. 369 c.p.) consiste principalmente nell'auto-incolpazione, che deve avere ad oggetto un reato non avvenuto o un reato commesso da altri, istantaneo, senza la previsione della simulazione di tracce di reato.

Più interessante è il rapporto con la simulazione di reato (art. 367 c.p.). In questa fattispecie il bene giuridico protetto è controverso, l'opinione più autorevole afferma che lo scopo è impedire di mettere inutilmente in moto gli organi accertatori, o meglio ancora lo sviamento della funzione istituzionale. Altri ancora giudicano bene protetto anche il mancato coinvolgimento in un procedimento penale di persone estranee.

Anche in questo caso esiste una simulazione diretta (falsa affermazione) o indiretta (simulare le tracce).

La simulazione di reato tuttavia si differenzia nettamente dalla calunnia in quanto manca l'accusa a carico di un soggetto determinato o addirittura determinabile, senza contare che la pena prevista ai sensi dell'art. 367 c.p. va da uno a tre anni.

N.B. I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il lavoro di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale oppure fissare un appuntamento per un parere tecnico. L'autore declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute.

Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

filippo.antonelli@me.com

filippoantonelli.avvocato360.it

filippoavvocatoantonelli.strikingly.com

0547 610686


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: