Il reato complesso si caratterizza per il fatto di essere composto da più elementi che, di per sé, corrispondono ad altre autonome fattispecie di reato

Esempi di reato complesso

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Le singole figure di reato possono entrare nella composizione del reato complesso quali elementi costitutivi o come circostanze aggravanti. L'esempio di scuola è rappresentato dal reato di rapina (art. 628 c.p.), nel quale confluiscono gli autonomi reati di furto (art. 624 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.).

Individuazione del reato da punire

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La disciplina in materia, contenuta nell'art. 84 c.p. prevede che, in presenza di reato complesso, non si configuri il concorso formale o materiale tra i reati che lo costituiscono. In altre parole, l'unico reato che andrà punito sarà quello complesso, e non i singoli reati che rientrano nella sua composizione.

A norma dell'articolo citato, inoltre, è stabilito che nei casi in cui la legge, per determinare la pena relativa al reato complesso, faccia riferimento alle pene stabilite per i singoli reati che lo compongono, non si possono superare gli aumenti di pena di cui agli artt. 78 (per le pene principali) e 79 c.p. (per le pene accessorie).

Disciplina del reato complesso

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Alcune norme dell'impianto codicistico sono dedicate a risolvere eventuali contrasti tra le discipline dei singoli reati che compongono il reato complesso (o che ne costituiscono aggravanti). Ad esempio, l'art. 131 c.p. dispone che il reato complesso è perseguibile d'ufficio anche quando lo sia uno solo dei reati che lo costituiscono.

Inoltre, a norma dell'art. 170 comma 2 c.p., qualora si verifichi una causa estintiva relativa ad uno dei reati che lo compongono, il reato complesso non si estingue.

Reato complesso e differenze con altri istituti

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La figura del reato complesso va tenuta distinta da quella del reato progressivo, in quanto quest'ultimo si configura in presenza di condotte che integrano, in successione, dei reati diversi, il primo dei quali resta assorbito nel successivo più grave.

Altrettanto diverse sono le figure del reato abituale, in cui più azioni non valgono a concretizzare reati diversi, e del delitto aggravato dall'evento, perché in questo caso l'evento è rappresentato da una circostanza oggettiva conseguente alla commissione del reato stesso. A titolo di esempio, mentre nel reato complesso la circostanza aggravante è rappresentata dalla commissione di un diverso reato (si pensi all'omicidio aggravato dal reato di violenza sessuale), nel delitto aggravato dall'evento l'aumento di pena dipende dal verificarsi di un evento oggettivo (condanna derivante da falsa testimonianza, morte di familiari conseguente a maltrattamenti).

Infine, non appare giuridicamente rilevante la figura del c.d. reato complesso in senso lato, di elaborazione dottrinale. Con tale espressione ci si riferisce a quei reati composti da un diverso reato e da ulteriori elementi privi di autonoma rilevanza (ad esempio gli atti sessuali, che solo accompagnati alla violenza privata configurano il reato di violenza sessuale). La creazione di un simile istituto appare superflua, in quanto in questi casi la disciplina applicabile è individuata grazie al criterio di specialità di cui all'art. 15 c.p..

Reato unico e autonomo

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In definitiva, il reato complesso, pur essendo costituito da due o più reati, va considerato come reato unico e autonomo, e per questo motivo esso soltanto andrà punito, e non i singoli reati che lo compongono.


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