Per la Cassazione, ai fini della condanna occorre escludere che il paziente, con la medicina tradizionale sarebbe guarito o ottenuto benefici migliori
Avv. Francesca Servadei - La IV Sezione della Cassazione, con sentenza 7659/2018 (sotto allegata) ha assolto il medico che prescriveva la medicina ayurvedica dal reato di omicidio ex articolo 589 del Codice Penale.

Medicina ayurvedica, cos'è

La medicina ayurvedica, di origine indiana, è un articolato sistema medico, il quale comprende prevenzione e cura finalizzata a migliorare ed allungare la vita in armonia con la natura, quindi per tale medicina equilibrio tra uomo ed ambiente significa benessere e salute, mentre il contrario significa malattia.

Per l'ayurveda l'energia vitale assume il nome di prana, mentre ogni entità fisica si caratterizza per un habitus caratterizzato da tre elementi: vata,pitta e kapha. Vata è l'aria e lo spazio; Pitta è il fuoco; Kapha terra ed acqua. Tali elementi consistono nel dosha.

Assolto il medico che cura il cancro con l'ayurvedica

Il principio di diritto espresso dalla Suprema corte è il cosiddetto giudizio contra fattuale in virtù del quale il comportamento dell'agente è causa di un evento solamente nel caso in cui senza di questo l'evento morte, non si sarebbe verificato, al contrario non lo è se, anche in assenza di tale comportamento, l'evento si sarebbe comunque verificato.

Gli Ermellini di Piazza Cavour a Sezioni Unite hanno statuito che il nesso causale può intervenire nel caso in cui, alla luce di un giudizio contra fattuale, alla luce di regole di esperienza ovvero alla luce di principi scientifici, venga accertato che, innanzi ad una condotta medica oculata, l'evento morte non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in un momento assai posteriore o con minore intensità.

Il giudice ha l'onere di verificare la validità della legge scientifica applicata al caso concreto alla luce delle circostanze del fatto ovvero all'evidenza disponibile, in modo che mediante un ragionamento probatorio, il quale abbia scartato l'interferenza di elementi eziologici, risulti essere giustificata e processualmente certo che la condotta omissiva del sanitario sia stata condizione necessaria dell'evento morte con una elevata percentuale di credibilità razionale.

Alla luce di ciò, nel caso di specie, il medico non può ritenersi responsabile, in quanto non sono stati provati gli eventuali effetti benefici della medicina tradizionale rispetto a quella ayurvedica. La sentenza va annullata quindi con rinvio.

AVV.FRANCESCA SERVADEI

STUDIO LEGALE SERVADEI

LARIANO (ROMA)

E.mail: francesca.servadei@libero.it

Mobile 3496052621

Cassazione sentenza n. 7659/2018

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: